Pubblicati in G.U. i requisiti per l’assunzione da parte dei Comuni della denominazione di Città di identità
Con il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12 dicembre 2024 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 303 del 28.12.2024), sono stati definiti i requisiti per l’assunzione da parte dei Comuni della denominazione di «città di identità», nonché i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
Si fa riferimento all’art. 40 l. 206/2023, secondo cui, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
Si definiscono «città di identità» le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.
I Comuni, anche compresi nei distretti del prodotto tipico italiano ex art. 39 l. cit., in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio in parola che possiedono i requisiti indicati dal decreto, assumono la denominazione di città di identità.
Il decreto è disponibile al seguente link:
Post di Alberto Antico – avvocato
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