S.O.S. tecnico: le irregolarità geometriche

21 Ott 2020
21 Ottobre 2020

Oggi ci chiediamo cosa mai potrebbero essere le famose "irregolarità geometriche", che costituiscono "tolleranze esecutive", ai sensi del comma 2 dell'articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lett. p della legge n. 120 del 2020, che ha convertito in legge il decreto semplificazioni.

Qualcuno ha qualche idea?

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

8 replies
  1. SanVittore says:

    Insomma, come spesso accade, anche questa volta il legislatore ha creato una norma oscura.

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  2. Anonimo says:

    secondo me è così:
    CASO 1
    esempio: il titolo abilitativo (CILA SCIA PERMESSO è sempre un titolo abilitativo) prevedeva l’altezza interna di m 2,80,
    IPOTESI A – in fase esecutiva si è realizzato di altezza 2,78, quindi all’interno del 2 % … in questo caso si applica il comma 1 del 34-bis;
    IPOTESI B – in fase esecutiva si è realizzato di altezza 2,70 quindi oltre il 2% “fuori dal caso del comma 1”, tale irregolarità geometrica non comporta violazione ai parametri urbanistici (VOLUME DA PRG E SUPERFICIE COPERTA RIENTRANO ALL’INTERNO DEL 2% DEI PARAMETRI URBANISTICI) previsti dal titolo abilitativo…. in questo caso si applica il comma 2 del 34-bis;
    CASO 2
    esempio: il titolo abilitativo (CILA SCIA PERMESSO è sempre un titolo abilitativo) prevedeva l’altezza interna di m 2,70 ed è stato realiazzato a 2,68 m, anche se all’interno del 2% non conforme ai requisiti minimi delle norme nazionali vigenti… quindi non sanabile…

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    • Anonimo says:

      Opinione personale
      Il comma 1 parla di “mancato rispetto di parametri”, mentre il comma 2 parla di “irregolarità geometriche” senza menzionare alcun parametro. Escluderei quindi di valutare con il comma 2 le stesse violazioni dei parametri urbanistici di carattere diverso (al di fuori dei casi di cui al comma 1). Il motivo? una cosa è dire “mancato rispetto”, un’altra dire che non è conforme dal punto di vista geometrico. La questione non è facile.
      Sarei orientato a dire che le modifiche planoaltimetriche che non comportano alcuna modifica ai parametri urbanistici possono rientrare in una dicitura come “irregolarità geometrica”. L’inciso sul fatto che non deve essere violata la disciplina urbanistica serve a far presente (ad esempio) che se sposto un muro a parità di volume non posso violare le distanze da confini e fabbricati.

      Rispondi
      • Daniele says:

        Opinione personale
        Il comma 1 parla di “mancato rispetto di parametri”, mentre il comma 2 parla di “irregolarità geometriche” senza menzionare alcun parametro. Escluderei quindi di valutare con il comma 2 le stesse violazioni dei parametri urbanistici di carattere diverso (al di fuori dei casi di cui al comma 1). Il motivo? una cosa è dire “mancato rispetto”, un’altra dire che non è conforme dal punto di vista geometrico. La questione non è facile.
        Sarei orientato a dire che le modifiche planoaltimetriche che non comportano alcuna modifica ai parametri urbanistici possono rientrare in una dicitura come “irregolarità geometrica”. L’inciso sul fatto che non deve essere violata la disciplina urbanistica serve a far presente (ad esempio) che se sposto un muro a parità di volume non posso violare le distanze da confini e fabbricati.
        Ripeto il messaggio inserendo il nome per non far perdere il file del discorso.

        Rispondi
  3. SanVittore says:

    Molte grazie! Mi sembra interessante questa interpretazione.

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Buon giorno Avvocato, cerco di rispondere in modo indiretto, con questa lettura:
    — visto che trattasi di tolleranze eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, si possono avere interventi per la quale occorre la CILA, quindi pertanto NON rientrano nella tolleranza tutto ciò che si deve sanare successivamente.
    – stesso concetto vale se interventi soggetti a SCIA come variante ai sensi dell’art. 22 comma 2 e 2 bis, quindi tutti ciò che non rientra nella tolleranza e abbisogna di dette varianti per essere conformi.
    Infine rimangono le opere soggette SCIA, per la quale ai sensi del’art. 37, comma 4, prevede la sanatoria, quindi tutto ciò che non rientra in detta sanatoria è tolleranza; nel mentre va fatto un discorso diverso sul comma 5, opere realizzare in corso di esecuzione, che oggi non avrebbe senso da certo punto di vista senso (o meglio,vale per le opere soggette inizialmente a SCIA), visto l’art. 22 comma 2 bis, ma anche art. 97 della LR 61/85 ne permette la sanatoria finale e non in corso d’opera. (Alcuni Comuni sanzionavano impropriamente le opere realizzate in corso di esecuzione, previo sopralluogo).
    A questo punto l’analisi da fare è quella di dire, se non occorrono questi titoli edilizia finali, tutto il resto è tolleranza…

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  5. Anonimo says:

    SEMPLICE:
    il primo comma è riferito ai parametri minini di PRG ;
    il secondo comma agli elementi geometri del progetto approvato.

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  6. Anonimo says:

    Nel caso di interventi su edifici esistenti, realizzati con titoli abilitativi di qualche anno addietro, un rilievo dello stato di fatto eseguito, all’epoca, con superficialità, potrebbe non corrispondere alla realtà dei luoghi: penso a murature non ortogonali o altri elementi spesso difficoltosi da rilevare, specie nel tessuto edilizio storico, come la pendenza delle coperture. Queste difformità, sostanzialmente grafiche, potrebbero rientrare nelle irregolarità geometriche.
    Piuttosto, mi preoccupano maggiormente le successive “opere interne”, che non capisco se devono essere legate alla “diversa collocazione degli impianti” e, se così non fosse, quali potebbero essere i limiti di tali modificazioni.

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