Oneri di urbanizzazione per il cambio di destinazione d’uso da produttiva a direzionale
Il TAR Veneto ha affermato che la destinazione produttiva e quella direzionale sono sempre state considerate distintamente dalla normativa urbanistica ed edilizia, la quale tuttora contiene una pluralità di previsioni che chiaramente evidenziano il diverso carico urbanistico imputabile all’una e all’altra destinazione.
Ad esempio, l’art. 5 d.m. 1444/1968 indica i cd. standard urbanistici in misura nettamente diversa per la destinazione industriale e per quella direzionale. Anche l’art. 19 d.P.R. 380/2001 contiene disposizioni che dettano, per le due destinazioni d’uso in oggetto, con riferimento al calcolo del contributo dovuto, prescrizioni nettamente differenti, dovute al differente carico provocato dalle due destinazioni.
Con queste premesse, si ritiene razionale e convincente che ai fini di una interpretazione logica e coerente della disciplina introdotta con l’art. 23-ter, co. 1, lett. b T.U. edilizia, che accomuna queste due destinazioni all’interno della stessa categoria funzionale, che l’intento del legislatore sia stato solo quello di affermare che – in assenza di una contraria disciplina regionale o di specifici divieti contenuti negli strumenti urbanistici comunali – il cambio di destinazione d’uso da produttivo a direzionale sia sempre ammesso.
Con questa interpretazione viene giustificata la coesistenza dell’art. 23-ter cit., che accomuna la destinazione produttiva e direzionale nella stessa categoria funzionale, con l’art. 19 cit., il quale, a causa del differente carico urbanistico generato, detta per le due destinazioni d’uso in oggetto, con riferimento al calcolo del contributo dovuto, prescrizioni nettamente differenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Infatti la Regione si è accorta, e con il Pdl 244, li distingue in due categorie diverse
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