Se il privato paga in ritardo il contributo di costruzione, il Comune può esigere la relativa sanzione, ma non gli interessi legali
Nel caso di specie, il Comune diceva al privato che non gli avrebbe rilasciato il certificato di agibilità fino a quando non avesse corrisposto integralmente gli oneri di urbanizzazione (di cui aveva pagato solo la prima rata) e il costo di costruzione per una concessione edilizia, oltre alla relativa sanzione e agli interessi legali.
Il privato adempiva alla richiesta, proponendo però impugnazione contro la richiesta degli interessi legali.
Il TAR Catania ha accolto il ricorso, affermando che l’art. 42 T.U. edilizia (come recepito e/o implementato dalle Regioni) prevede un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie che disciplinano integralmente le conseguenze negative in capo al privato per ritardato pagamento del contributo di costruzione, senza che il Comune possa aggiungere alcunché, come gli interessi.
Pertanto, il TAR ha condannato il Comune a restituire la somma in parola, comprensiva – ironia della sorte – degli interessi legali ex art. 1282, co. 1 c.c., dal momento dell’indebita percezione a danno del privato sino al soddisfo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Diciamo che si poteva evitare il TAR:
– se la polizza era comprensiva anche della somma delle sanzioni, non solo degli oneri, a questo punto si
doveva fare solo un accertamento sugli interessi
– se veniva riscossa alla scadenza.
Il fatto che si ricorra dopo tempo a chiedere le somme non versate e sanzione si dovrebbe evitare con i controlli, capisco pure che sia difficile.
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