Costi di costruzione e convenzioni urbanistiche

15 Nov 2019
15 Novembre 2019

Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito la natura duplice dell’obbligo di contribuzione da una parte, e dello speculare obbligo di restituzione da parte del Comune, dall’altra.

Il Giudice Amministrativo ha in particolare sottolineato come la possibilitĂ  di restituzione degli oneri versati dipenda dal ricollegamento dei medesimi a un titolo edilizio ovvero a una convenzione urbanistica:

- nella prima ipotesi, il Comune deve sempre restituirli, se l’edificazione non ha luogo (e in caso di parziale edificazione, parziale dovrà essere la restituzione);

- nella seconda, invece, la possibilità di restituzione è ricollegata solamente allo scioglimento dell’accordo tra P.A. e privato. E questo poiché la convenzione urbanistica mantiene pur sempre la propria natura privatistica.

E quindi, aggiunge il TAR, posto che la mancata attuazione di una convenzione urbanistica lede un legittimo affidamento della P.A. al pagamento degli oneri, la conseguente richiesta di restituzione da parte del privato potrĂ  venire formulata solo quale (sussidiaria) azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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