Vizi delle opere di urbanizzazione realizzate dal privato
Il TAR Sardegna ha affermato che l’obbligo in capo al Comune di presa in carico delle opere di urbanizzazione concordate in una convenzione di lottizzazione non viene meno in caso di difformità tra il luogo di materiale collocazione delle opere e quanto previsto dal titolo edilizio e/o paesaggistico.
In questa eventualitĂ , dice il TAR, il Comune deve, quanto al profilo edilizio, rilasciare i necessari titoli edilizi in sanatoria (se del caso, previa variante di piano); quanto al profilo paesaggistico, deve considerare non ostative difformitĂ dal titolo che riguardino opere interrate e/o non volumetriche e/o realizzate con spostamenti del manufatto e/o con caratteristiche oggettivamente irrilevanti rispetto alla tutela dei beni paesaggistici protetti dal vincolo.
Laddove, invece, emerga una difformità sostanziale – da riconoscersi unicamente ove il manufatto risulti in tutto o in parte inidoneo al suo utilizzo – l’intervento necessario a risolverla competerà al Comune (salvo diverso accordo con i lottizzanti e proprietari di aree edificabili), fermo restando che su questi ultimi potrà essere successivamente spostato il peso economico dell’intervento, previa infruttuosa o insufficiente escussione della fideiussione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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