Parziali difformità dal titolo edilizio, commesse prima del 1985

09 Giu 2026
9 Giugno 2026

Nel caso di specie, si accertavano in un edificio alcune parziali difformità da un titolo edilizio del 1950, commesse tra tale anno e il 1955.

Il Comune, accertata l’impossibilità di demolire l’abuso senza pregiudizio per le parti conformi, irrogava una fiscalizzazione dell’abuso (ai sensi della legge regionale toscana).

Il TAR Toscana censurava l’operato comunale, affermando che si sarebbero dovute applicare le disposizioni sanzionatorie vigenti all’epoca di commissione degli abusi. Ciò in forza dell’art. 40 l. 47/1985, che sottopone(va) alle sanzioni previste dal capo I della stessa legge le opere abusive realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore e non sanate. La retroattività del nuovo sistema ripristinatorio così introdotto riguardava al più le opere “realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione” (così l’art. 40 cit.), e non anche quelle eseguite in parziale difformità, per le quali l’art. 12 l. 47/1985 nel caso di impossibilità di procedere alla demolizione prevede(va) – per il futuro – la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione.

Non bastasse, una norma del regolamento edilizio del Comune in parola prevede che “agli interventi in parziale difformità dal titolo abilitante si applicano le sanzioni vigenti al momento in cui l’abuso è stato commesso”.

Il TAR ha perciò ritenuto applicabile l’art. 32 l. 1150/1942, nel testo antecedente alla novella di cui alla l. 765/1967, secondo cui il Comune aveva il potere di disporre – previa diffida e sentito il parere della sezione urbanistica compartimentale – la demolizione delle opere, senza distinguere tra opere eseguite in assenza di titolo, ovvero in difformità totale o parziale dallo stesso.

Secondo il TAR, però, tale potere avrebbe avuto natura discrezionale. Ai fini del caso di specie, essendo stata accertata l’impraticabilità della demolizione dell’abuso, nessuna sanzione pecuniaria alternativa avrebbe potuto e dovuto essere applicata, in nome del generale principio di legalità che sovrintende al sistema delle sanzioni amministrative (art. 1 l. 689/1981) e che, anche in materia edilizia, impedirebbe di fare applicazione di una sanzione non vigente all’epoca di commissione dell’illecito.

Per vero, la giurisprudenza largamente maggioritaria, in ragione del carattere permanente dell’illecito edilizio, ritiene applicabile allo stesso la sanzione vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.

Il Consiglio di Stato, però, ha confermato sul punto le statuizioni del TAR Toscana, affermando che la succitata norma del regolamento edilizio comunale non consente di invocare fondatamente il richiamato indirizzo restrittivo della giurisprudenza.

Per completezza, il Consiglio ha altresì affermato che i mutamenti di destinazione d’uso senza opere sono da considerarsi irrilevanti se intervenuti prima dell’entrata in vigore della l. 47/1985 (art. 25), in mancanza di una disposizione di legge regionale di segno contrario.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Toscana n. 1164-2018

sent. CdS n. 6540-2023

Pubblici appalti e debiti tributari (in vigenza del secondo codice appalti)

09 Giu 2026
9 Giugno 2026

Il TAR Palermo ha affermato che, in materia di contratti pubblici, il dovere dell’istante di rendere una dichiarazione completa e veritiera circa la regolarità della propria posizione fiscale ha natura autonoma e distinta rispetto alle cause di esclusione per irregolarità tributaria, di cui all’art. 80, co. 4 d.lgs. 50/2016.

L’eventuale prescrizione del credito tributario, incidendo sulla sola azionabilità del rapporto obbligatorio e non sulla sua esistenza, opera esclusivamente sul piano processuale, per cui non elide né attenua l’obbligo di dichiarare le violazioni fiscali pregresse ai fini dell’accesso al beneficio. Ne consegue che anche debiti tributari prescritti o successivamente estinti conservano rilevanza ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, legittimando la revoca del contributo quale effetto vincolato della dichiarazione non veritiera, indipendentemente dalla possibilità che tali violazioni integrino, o no, una causa autonoma di esclusione.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Palermo n. 1064-2026

La surrogazione e il regresso, nelle obbligazioni solidali passive

09 Giu 2026
9 Giugno 2026

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati. Esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art. 1299 c.c. – nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all’accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell’art. 2055, co. 2 c.c. – è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.

Il pagamento con surrogazione legale, ex art. 1203, n. 3 c.c., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento sulla base dell’assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri. Esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310, co. 1 c.c.

In tema di obbligazioni solidali passive, l’istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post-esecutiva delle obbligazioni solidali passive cd. asimmetriche (contratte nell’interesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l’atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di un’obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento derivante dall’assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui. Detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.

Nelle obbligazioni solidali passive cd. paritetiche (o a interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore – che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui – non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato a eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cass., SS.UU. civv. n. 16835-2026

Gli atti giudiziari non sono documenti suscettibili di accesso, ma…

08 Giu 2026
8 Giugno 2026

Si può effettuare un accesso agli atti per visionare un ricorso al TAR notificato al Comune?

Il TAR risponde di no, perchè gli atti giudiziari non sono qualificabili come documenti amministrativi ai fini dell’accesso disciplinato dagli articoli 22 e ss. della legge241/1990, ma c'è una eccezione.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, infatti, gli atti giudiziari non rientrano tra quelli ostensibili ai sensi della legge 241/1990 “a meno che il loro contenuto non sia assunto a presupposto, in via esecutiva, di un successivo atto amministrativo (cfr. T.A.R. Molise sez. I, 17/04/2015, n .157; T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1723/2011, confermata da Cons. Stato, IV, n. 734 del 2012); mentre lo strumento per perseguire l’interesse la conoscenza di atti del fascicolo del processo non potrà che essere interno allo stesso processo (cfr. Cass. Civile, Sez. unite, 8.2.2013, n. 3033)” (TAR Sardegna, Sez. I, 26 gennaio 2024, n. 48; CGARS, Sez. I, 22 settembre 2022,n. 963).

In altre parole, al di fuori della eccezione suddetta, per conoscere gli atti di un processo bisogna intervenire in quel processo secondo le regole del diritto processuale e non secondo quelle dell'accesso agli atti amministrativi.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza TAR Veneto 245 del 2026

L’accesso agli atti difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza degli interessati

08 Giu 2026
8 Giugno 2026

Il TAR Veneto evidenzia che l’interesse nell’accesso agli atti difensivo è da qualificare in maniera molto più estesa che nelle altre ipotesi di accesso agli atti e che esso prevale sulle esigenze di riservatezza degli interessati.

Nella stessa sentenza il TAR precisa che non costituisce circostanza ostativa all’accesso il fatto che il richiedente non sia menzionato negli atti richiesti e chiarisce l'interesse del proprietario del fondo confinante all'accesso ai titoli edilizi del vicino.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Mancato collaudo di un impianto fotovoltaico soggetto a PAS (in vigenza del d.lgs. 28/2011)

08 Giu 2026
8 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 16 l. 689/1981 estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alla sanzione pecuniaria e non comporta acquiescenza rispetto a misure ripristinatorie o reali (nella specie, l’ordine di ripristino dei luoghi ex art. 44 d.lgs. 28/2011), ove l’interessato non sia stato reso edotto della loro autonoma e persistente applicabilità.

La mancata trasmissione del certificato di collaudo finale previsto dall’art. 6, co. 8 d.lgs. 28/2011 (oggi abrogato dal d.lgs. 190/2024) non integra un’ipotesi di carenza del titolo abilitativo, né una difformità dalla procedura abilitativa semplificata (PAS), trattandosi di adempimento successivo alla ultimazione dei lavori, privo di valenza costitutiva della PAS, pertanto non può essere sanzionata con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

In materia di impianti da fonti rinnovabili (nella specie, cogenerazione a biomasse), la PAS è assimilabile alla SCIA e il certificato di collaudo finale non è un elemento costitutivo del titolo, ma un adempimento successivo, volto ad attestare la conformità dell’opera al progetto. La sua mancata presentazione, dunque, non determina di per sé la decadenza della PAS, né rende l’impianto sine titulo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Quando due vicini vogliono entrambi edificare l’uno di fronte all’altro, cercando di battersi sul tempo, come deve esaminare il Comune le loro istanze di PdC?

08 Giu 2026
8 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di più istanze di permesso di costruire (PdC) tra loro incompatibili, la P.A. è tenuta a svolgere un’istruttoria attiva e coordinata, verificando prioritariamente la possibilità di accogliere entrambe le domande anche mediante modifiche progettuali proporzionate, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e non aggravamento del procedimento. Solo ove tale soluzione non risulti praticabile, può farsi applicazione, in via residuale, del criterio cronologico di esame delle istanze previsto dall’art. 20, co. 2 d.P.R. 380/2001.

È illegittimo il diniego di PdC (nella specie, per incompatibilità con analogo progetto presentato da un confinante, con riferimento al mancato rispetto delle distanze tra costruzioni) fondato esclusivamente sull’esistenza di un conflitto tra interessi pretensivi concorrenti, non potendo la P.A. arrestare l’esercizio del potere con una decisione di sostanziale non liquet, ma dovendo individuare una soluzione conforme ai criteri legali e ai principi di imparzialità e ragionevolezza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il whistleblowing del pubblico impiego

08 Giu 2026
8 Giugno 2026

Il whistleblowing (letteralmente "soffiare nel fischietto") è l'atto con cui una persona (il whistleblower, o allertatore civico) segnala in modo confidenziale alle autorità o ai responsabili aziendali illeciti, frodi, corruzione o pericoli rilevati sul luogo di lavoro a tutela dell'interesse collettivo.

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la normativa anticorruzione, della quale fa parte la disciplina sul cd. whistleblowing, è finalizzata a intercettare e prevenire fenomeni di maladministration anche privi di rilievo penale, indicativi di un esercizio delle potestà pubbliche non funzionalizzato al perseguimento del pubblico interesse e non orientato dal principio di imparzialità, inteso quale parametro immediatamente vincolante per l’attività amministrativa, suscettibile di essere compromesso non solo dall’illegittimità già consumata, ma anche dalla mera potenzialità della lesione della parità di trattamento.

In materia di whistleblowing, le tutele previste dall’art. 54‑bis d.lgs. 165/2001 non richiedono che la segnalazione sia effettuata nell’esclusivo interesse della P.A., trovando applicazione anche quando l’interesse all’integrità della P.A. stessa coincida o si accompagni a un interesse privato del segnalante, purché la denuncia sia oggettivamente ancorata a fatti reali idonei a prospettare una probabile violazione del principio di imparzialità.

Nel procedimento in materia di whistleblowing, l’accertamento di un uso distorto dei poteri dirigenziali, riconducibile a fattispecie di sviamento di potere, assume rilevanza indiziaria ai fini della valutazione della ritorsività delle misure adottate nei confronti del segnalante, incidendo negativamente sulla credibilità della prospettazione datoriale circa la genuinità degli atti organizzativi posti in essere.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Roma n. 7507-2026

Modifica soggettiva di un RTI

06 Giu 2026
6 Giugno 2026

Il TAR Reggio Calabria ha affermato che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara. Allorché si verifichi l’ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è comunque tenuta ad interpellare il RTI e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, deve assegnargli un congruo termine per la predetta riorganizzazione. Va escluso che il mutamento della conformazione della compagine presenti carattere elusivo, solo perché apportato in ragione del venir meno della capacità tecnica di un membro del gruppo, se gli altri componenti possiedano le doti professionali necessarie per garantire l’esecuzione dell’appalto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Consorzi stabili e pubbliche gare

06 Giu 2026
6 Giugno 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nei consorzi stabili che partecipano a procedure di affidamento di lavori designando una o più consorziate per l’esecuzione, i requisiti di capacità tecnica ed economico‑finanziaria devono essere posseduti e comprovati in proprio dalle consorziate esecutrici, ovvero mediante formale avvalimento, non essendo più consentito il cd. cumulo alla rinfusa, alla luce dell’art. 67, co. 1 d.lgs. 36/2023, n. 36, come modificato dal d.lgs. 209/2024.

Il soccorso istruttorio non è attivabile per sanare la mancanza di un requisito di qualificazione tecnico‑organizzativa richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, poiché tale carenza incide in modo sostanziale sulla domanda di partecipazione e non è suscettibile di integrazione postuma senza violare la par condicio competitorum.

In capo al consorzio stabile che partecipa a una procedura di gara grava un onere di diligenza qualificata, ai sensi dell’art. 1176, co. 2 c.c., che impone la verifica preventiva del possesso dei requisiti di qualificazione delle consorziate designate esecutrici, restando a suo carico le conseguenze derivanti da dichiarazioni inesatte o incomplete.

Il consorzio stabile che partecipa alla gara è tenuto a conoscere le cause di esclusione che riguardano le imprese consorziate di cui si avvale. La presunzione di conoscenza può essere superata solo provando l’incolpevole ignoranza, cioè un dato oggettivo, per una maggiore efficienza dell’intero sistema e una maggiore diligenza dell’offerente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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