Vincoli e variazione essenziale

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Come noto, l’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 è stato profondamente innovato: ad oggi, infatti, le difformità realizzate su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati come parziali difformità o, tuttalpiù, come totali difformità, dato che la il d.l. n. 69/2024, conv. con mod. nella l. n. 105/2024 (cd. Salva Casa) ha ora eliminato la categoria della variazione essenziale, abrogando il secondo periodo del c. 3 del prefato art. 32.

Post d Matteo Acquasaliente - avvocato

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Vincolo discendente dal PAI

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Il TAR Veneto, nel commentare un vincolo fissato dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del delta del fiume Po, ha affermato che si tratta di un’ipotesi di inedificabilità assoluta prevista da una disposizione avente carattere speciale e quindi prevalente sulla disciplina generale. Le norme del PAI hanno carattere prevalente rispetto alle previsioni urbanistiche e sono rivolte prioritariamente a salvaguardare non solo la sicurezza degli argini, ma soprattutto quella delle persone e dei beni che vi sono ricompresi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Verde pubblico: vincolo conformativo o espropriativo?

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Il TAR Veneto conferma il proprio orientamento che fa rientrare la (nuova) zonizzazione F – Verde pubblico all’interno dei vincoli conformativi, qualora la norma di piano preveda anche per il privato la possibilità di realizzare usi o interventi convenzionati sull’area.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Vincolo apposto successivamente alla opera abusiva da condonare

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Il TAR Veneto conferma che il condono di un manufatto in area di vincolo è sottoposto al parere favorevole dell’Autorità preposta alla sua tutela; questo vale anche nel caso in cui il vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione del fabbricato medesimo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Rassegna di giurisprudenza in materia di acque e di servizio idrico

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026
  1. Le gestioni non conformi del servizio idrico pubblico

Il TAR Catania ha affermato che l’individuazione delle gestioni non conformi del servizio idrico pubblico, destinate a cessare ai sensi dell’art. 172, co. 2 d.lgs. 152/2006, con subentro del gestore unico, deve essere effettuata non già sulla base della delibera ARERA 580/2019/R/IDR, la quale ha ad oggetto, in via esclusiva, la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità (tra cui quello di acquedotto), bensì sulla base del d.lgs. 152/2006, venendo in rilievo una fonte normativa di rango primario che regola in via esclusiva la materia e che non può essere modificata da una deliberazione approvata da ARERA.

La sussistenza di un interesse pubblico di natura idrica non può implicare l’automatica cessazione delle prerogative vantate dai privati sulle acque pubbliche sulla scorta di titoli giuridici ancora validi ed efficaci, non potendo la disciplina di cui all’art. 172, co. 2 cit. trovare applicazione al caso di un esercente un’attività imprenditoriale legittimata da titoli ministeriali e regionali e svolta in favore di alcuni Comuni sulla scorta di contratti di natura commerciale.

Sussiste una differenza sostanziale tra la figura del “gestore grossista”, contemplata da ARERA ai fini tariffari, e quella di fornitore esterno (grossista mero): mentre il “gestore grossista” è il soggetto-gestore che fornisce acqua all’ingrosso (previo affidamento di una porzione del pubblico servizio inerente al servizio idrico integrato) ad altri operatori ricompresi nel medesimo servizio (erogatori/gestori locali) e non direttamente all’utenza domestica (utenti finali); il fornitore di acqua esterno, invece, è quel soggetto che sfrutta acque pubbliche sulla scorta di un titolo diverso dall’affidamento di pubblico servizio (concessione di grande derivazione), che ben può vendere acqua anche a soggetti diversi, restando fuori dal perimetro della regolazione del servizio integrato. La figura del gestore grossista trova collocazione nell’ambito del servizio integrato (acquedotto), in tutti quei casi in cui vi sia una distinzione tra le attività svolte dai vari soggetti che hanno in cogestione il pubblico servizio idrico, essendo riservata, ad uno di essi, la distribuzione con fatturazione all’utente finale mentre, ad altri, la gestione della rete a monte (captazione e/o adduzione); diversamente, nel caso del fornitore esterno viene in rilievo un soggetto non regolato.

La circostanza che un imprenditore, titolare del diritto allo sfruttamento di una sorgente pubblica sulla base di una autorizzazione o concessione, ne tragga un vantaggio economico in maniera continuativa per tutto il periodo di validità del titolo, non rappresenta un elemento sintomatico di una “gestione difforme” di un pubblico servizio, dovendosi piuttosto ritenere che esso sia un elemento fisiologico dell’attività di impresa svolta dal privato, la quale non integra una gestione, in affidamento, di un pubblico servizio, né sul piano del titolo legittimante (concessioni/autorizzazioni di Enti pubblici ministeriali/regionali), né su quello della finalità perseguita (adempimento a contratti di fornitura di diritto privato).

L’attività di common carriage si risolve nell’uso condiviso di reti idriche (condotte, adduttrici, impianti) tra il proprietario delle medesime e un soggetto terzo, dietro pagamento di un corrispettivo per il loro utilizzo.

sent. TAR Catania n. 3133-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     2. Conflitti tra il Comune e l’Ente di governo dell’ATO

Il TAR Napoli ha affermato che il Comune che partecipa obbligatoriamente all’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio idrico integrato non è, di regola, legittimato a impugnare le deliberazioni adottate dall’Ente medesimo, di cui fa parte, poiché il processo amministrativo è preordinato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non di conflitti interorganici. Tale legittimazione può essere riconosciuta solo in via eccezionale, ove siano dedotte violazioni procedurali direttamente lesive dello ius ad officium o delle facoltà partecipative del Comune all’interno dell’Ente, restando invece inammissibile l’impugnazione fondata su censure attinenti esclusivamente al contenuto sostanziale delle determinazioni assunte.

sent. TAR Napoli n. 7915-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    3. La VIA e le linee guida dell’Autorità di bacino

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in tema di tutela dell’ambiente, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) non costituisce un mero atto tecnico di gestione o di amministrazione in senso stretto, bensì un provvedimento con cui la P.A. esercita una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo. Tale funzione comporta un’amplissima discrezionalità nell’apprezzamento e nella ponderazione della molteplicità degli interessi pubblici e privati contrapposti, con particolare riferimento al corretto uso del territorio. Ne consegue che il giudizio di compatibilità ambientale è insindacabile nel merito in sede giudiziale, restando il sindacato del giudice limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o violazione di legge.

La nozione di “linee guida” (quale la Direttiva Derivazioni della Conferenza istituzionale permanente delle Alpi Orientali) non è equiparabile a quella di meri “parametri suppletivi” utilizzabili solo per colmare eventuali lacune della pianificazione. Esse integrano un criterio di giudizio elevato, delineando raccomandazioni di comportamento che informano la valutazione di compatibilità ambientale anche in assenza di lacune. Per le istanze di concessione pregresse ancora in fase istruttoria, tali prescrizioni assumono rilievo come parametri di cui l’Autorità deve necessariamente tener conto, potendo quest’ultima ricorrere anche a criteri più rigorosi di quelli indicati nelle linee guida stesse per il perseguimento della massima tutela del corpo idrico.

sent. TSAP n. 234-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    4. Autorizzazione idraulica in sanatoria e questioni di giurisdizione

Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione del diniego di autorizzazione idraulica in sanatoria, irrogato dalla Regione, per essere il fabbricato costruito a ridosso della sponda di un fiume e, quindi, in violazione della fascia di rispetto idraulica.

Sentenza TAR Veneto 1750 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    5. Prescrizione dell’indennità da occupazione “sine titulo” di bene del demanio idrico

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di demanio idrico, l’art. 93 r.d. 523/1904 impone l’obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa per qualsiasi opera realizzata nell’alveo dei corsi d’acqua pubblici e nelle relative pertinenze, a prescindere dalla natura, consistenza, finalità o carattere turistico-ricreativo dell’intervento. Tale obbligo ha portata generale ed autonoma rispetto ai successivi artt. 96 e 97, che disciplinano rispettivamente le opere vietate in modo assoluto e quelle assentibili a condizioni, senza escludere l’assoggettamento al nulla osta idraulico di tutte le altre opere interferenti con l’alveo. L’esecuzione di interventi in assenza della prescritta autorizzazione legittima l’esercizio del potere di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1865, all. F, con onere di ripristino a carico del soggetto che ha realizzato le opere, anche se fosse una P.A.

La realizzazione di percorsi attrezzati, strutture o infrastrutture destinate alla fruizione turistica o naturalistica all’interno o in attraversamento degli alvei di corsi d’acqua pubblici, ai sensi dell’art. 93 cit. richiede la preventiva verifica della sicurezza idraulica e della stabilità delle sponde, da effettuarsi mediante un’idonea istruttoria tecnica e previo rilascio dell’autorizzazione idraulica. In mancanza di tale presupposto, e ricorrendo le condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica, è legittima l’adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori, ivi compresa la diffida a impedire la fruizione dei percorsi, anche ai sensi dell’art. 378 cit.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento con cui l’autorità idraulica ordina il ripristino dello stato dei luoghi e vieta la fruizione di opere abusive su demanio idrico, qualora risulti che il contenuto dell’atto sia vincolato dall’assenza della prescritta autorizzazione idraulica e dalla comprovata sussistenza di condizioni di pericolo, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.

sent. TSAP n. 217-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

L’ANAC sulle opere pubbliche a cura e spese del privato per interventi urbanistico-edilizi: quando si applica il Codice dei Contratti pubblici

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

ANAC: Opere pubbliche a cura e spese del privato per interventi urbanistico-edilizi. Quando si applica il Codice del Contratti.

Post di Daniele Iselle

Legge sulla sicurezza delle attività subacquee

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Con la l. 26 gennaio 2026, n. 9 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 21 del 27.01.2026), in vigore dall’11.02.2026, sono state approvate disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.

La legge è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-27&atto.codiceRedazionale=26G00024&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Si riaprono i termini dei condoni edilizi?

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

È notizia di queste ultime ore che, nell’esame del disegno di legge di conversione del d.l. 200/2025, cd. Milleproroghe 2026, siano stati presentati dalla maggioranza di governo alcuni emendamenti che mirano a riaprire i termini dei condoni.

Uno o più emendamenti mirino in ultima istanza a riscrivere il comma 26 dell’art. 32 d.l. 269/2003, sostituendolo con una disposizione del seguente tenore: “26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., nell'ambito dell'intero territorio nazionale, purché non rientrino nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria previsti dal comma 27 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli immobili situati in aree soggette a vincolo. Ai fini della sanatoria, per le costruzioni in zona sismica, rimane, in ogni caso, ferma la necessità che l’intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni devono adottare una legge di attuazione del presente comma con la quale sono determinate le possibilità̀, le condizioni e le modalità̀ per l'ammissibilità̀ a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio”.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

L’autorizzazione unica per le rinnovabili deve essere volturabile

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha annullato una norma regolamentare siciliana che imponeva al richiedente l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di assumere nei confronti della P.A. l’obbligo della realizzazione diretta dell’impianto, escludendo la possibilità di voltura dell’autorizzazione, in quanto introduceva una restrizione nei rapporti tra gli operatori privati che non trova giustificazione nella legislazione nazionale e regionale ed era, pertanto, illegittima per violazione dei principi di semplificazione, di diffusione delle fonti di energia rinnovabile, di libertà di stabilimento e della concorrenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche in Veneto

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, il termine del 30 aprile previsto dagli artt. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 per l’adozione della delibera regionale ha natura ordinatoria e non perentoria, in difetto di una espressa qualificazione normativa: il suo superamento non determina la perdita del potere, né la nullità degli atti adottati tardivamente.

La richiesta regionale di pagamento dell’importo dovuto per la monetizzazione dell’energia gratuita è sufficientemente motivata quando indichi l’applicazione della formula vincolata prevista dall’art. 3, co. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 e i dati tecnici (quantità di energia immessa e prezzi zonali orari) forniti da Terna e GME, non residuando alcun margine di discrezionalità amministrativa nella determinazione del quantum.

Il meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’art. 15‑bis d.l. 4/2022, come convertito nella l. 25/2022, ha finalità emergenziali e un campo di applicazione distinto rispetto alla disciplina regionale sulla monetizzazione dell’energia gratuita: esso non incide sulla determinazione del controvalore dell’energia non ceduta ai sensi dell’art. 3 l.r. Veneto 27/2020, né può condizionare la legittimità della relativa formula di calcolo.

L’obbligo di cessione gratuita di 220 kWh per kW di potenza nominale media, previsto dall’art. 12, co. 1‑quinquies d.lgs. 79/1999, come attuato dalle leggi regionali, si applica a tutte le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, senza distinzione tra concessioni scadute, in proroga o ancora in corso di validità. La disciplina dell’art. 12 cit. e delle leggi regionali attuative, che impongono ai concessionari idroelettrici la cessione gratuita o la monetizzazione dell’energia, non viola gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., trattandosi di onere giustificato dalla natura demaniale della risorsa idrica e dalle finalità solidaristiche e perequative della norma, rientrante nella discrezionalità legislativa anche con effetti retroattivi impropri.

È legittima la scelta del legislatore regionale di determinare il valore dell’energia non ritirata mediante riferimento al prezzo zonale orario, trattandosi di criterio coerente con le condizioni di mercato e con la disponibilità dell’energia da parte del concessionario, nonché già adottato da altre regioni e ritenuto non irragionevole dalla giurisprudenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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