Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla corretta elencazione delle PP.AA. da parte dell’ISTAT

03 Apr 2026
3 Aprile 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, co. 2 d.l. 137/2020, come convertito nella l. 176/2020, che aveva modificato il codice della giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) per stabilire che le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidessero in unico grado sui giudizi in materia di ricognizione delle PP.AA. operata dall’ISTAT, ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica.

Per l’effetto, la giurisdizione amministrativa avrebbe conosciuto delle controversie in materia di inserimento di un Ente negli elenchi ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni.

La ricomposizione dell’unitarietà e dell’efficienza del sistema giurisdizionale non può che essere raggiunta riportando in capo alla giurisdizione contabile anche il sindacato sulla correttezza della ricognizione operata dall’ISTAT, con il correlativo potere di annullare l’inserimento nell’elenco delle PP.AA. di un soggetto privo dei caratteri richiesti per questa qualificazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Recupero del compenso percepito dal dipendente pubblico che abbia esercitato attività extra-istituzionali

03 Apr 2026
3 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del provvedimento di recupero del compenso percepito dal dipendente pubblico - indebitamente, in quanto abbia svolto, senza autorizzazione della P.A., un’attività extraprofessionale – venendo in rilievo un’attività in contrasto con i doveri di esclusività, ex art. 98 Cost., e di buon andamento ed imparzialità, ex art. 97 Cost., nonché in violazione dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 60 d.P.R. 3/1957, anche quando non ricorrono i requisiti propri dell’attività di impresa in senso tecnico-giuridico, ma sia stato solo accertata la violazione del dovere di fedeltà.

Dalla lettura combinata dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 con l’art. 60 d.P.R. 3/1957, si possono distinguere tre ipotesi: a) attività assolutamente incompatibili, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione; b) attività consentite per le quali non è necessaria l’autorizzazione; iii) attività consentite previa autorizzazione. Tranne i casi espressamente indicati all’art. 53, co. 6 d.lgs. 165/2001 e i divieti dell’art. 60 d.P.R. 3/1957 o gli altri espressamente previsti, la regola generale è quella secondo cui vige un principio generale di esclusività, che può essere derogato con l’autorizzazione della P.A. di appartenenza.

Non può essere disposta la restituzione di importi percepiti a titolo di rimborso delle spese documentate. Le somme percepite per incarichi esterni devono essere recuperate al netto delle imposte versate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Bando di gara sprovvisto di indicazione dei CAM

03 Apr 2026
3 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il concorrente che intende impugnare il bando di gara per mancato inserimento, nel bando stesso, dei criteri minimi ambientali (CAM), ha l’onere di dimostrare di aver subito un pregiudizio a causa di tale mancato inserimento, allegando elementi da cui si evinca che sarebbe risultato aggiudicatario del servizio, o che avrebbe presentato una diversa offerta per la gara, o che la contro-interessata avrebbe ottenuto punteggi inferiori se la P.A. avesse inserito nella legge di gara lo specifico contenuto dei decreti CAM di riferimento.

L’omesso richiamo esplicito ai CAM nel bando di gara non comporta necessariamente l’illegittimità della legge di gara stessa, a meno che non emerga un’inadempienza sostanziale in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa. Infatti, la documentazione di gara, letta nel suo complesso, può essere idonea a garantire che l’affidamento rispetti i principi di sostenibilità, anche in assenza di un esplicito richiamo ai CAM.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Contraddittorio processuale sulla questione rilevata d’ufficio

03 Apr 2026
3 Aprile 2026

Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., la concessione del termine per il deposito di memorie è necessaria ove il rilievo officioso di una questione nuova venga delibato, per la prima volta, in camera di consiglio, successivamente al passaggio in decisione della controversia. È, invece, un’eventualità del tutto eccezionale e, soprattutto, discrezionalmente rimessa alla decisione del collegio, quando la questione in relazione alla quale viene sollecitato il contraddittorio sia rilevata in sede di discussione, limitandosi la norma a statuire che la quaestio iuris venga, in questo caso, soltanto indicata in udienza dandone atto a verbale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Le tolleranze costruttive si applicano in area paesaggistica?

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

Il TAR Veneto sembra riconoscere l’applicabilità della cd. tolleranza costruttiva del 2% in area paesaggistica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Come si calcola la sanzione paesaggistica prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004?

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

L’art. 167, c. 5 del d. lgs. n. 42/2004 prevede che, in caso di accertamento (positivo) della compatibilità paesaggistica, “il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”.

Per quanto concerne il metodo di calcolo del profitto, la giurisprudenza ha enucleato alcuni criteri interpretativi.

Nello specifico, il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa afferma che “il profitto equivalesse alla differenza fra incremento di valore dell’immobile e spese sostenute per realizzarlo”, utilizzando come parametro il D.M. 26.09.1997.

Sulla medesima linea interpretativa si è espresso di recente anche il T.A.R. Milano.

Il Collegio afferma che, in via ordinaria, il profitto deve essere calcolato nella misura del 3% del valore d’estimo dell’unità immobiliare (cfr. art. 3 del D.M. 26.09.1997) e che, solo in via residuale e con congrua motivazione ed istruttoria, si può applicare la differenza tra il valore dell'opera realizzata e i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia (cfr. art. 2 del D.M. 26.09.1997).

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Mancata VINCA, titolo edilizio, delibera di approvazione del progetto

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del motivo di ricorso con cui si deduce l’omesso o illegittimo svolgimento della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) in relazione al permesso di costruire per la realizzazione di un’opera (nella specie, una struttura cinofila su aree comunali), qualora tale titolo edilizio costituisca atto meramente esecutivo di una precedente deliberazione inoppugnata, con la quale il Comune ha approvato il progetto dell’opera e manifestato il proprio assenso alla sua realizzazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il parere della Soprintendenza in sede di autorizzazione paesaggistica

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

Il TAR Veneto ha offerto utili princìpi in merito.

In particolare, la Soprintendenza non è tenuta a suggerire modifiche progettuali al ricorrente, in quanto il suo compito è valutare la compatibilità del progetto specifico presentato dal privato, ma non ha l’obbligo di proporre soluzioni alternative.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sulla dichiarazione di interesse culturale

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

Il T.A.R. ricorda che la dichiarazione di interesse culturale operata dalla Sovrintendenza/Ministero è frutto di amplia discrezionalità tecnica.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Il Consiglio di Stato affermò già nel 2014 che anche il cambio d’uso senza opere può incrementare il carico urbanistico (fornendo indicazioni sul concetto di carico urbanistico)

01 Apr 2026
1 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 03 settembre 2014 n. 4483 conferma la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1445/2012, commentata nel post del 03.12.2012, in materia di contributo di costruzione connesso al cambio d’uso c.d. funzionale.

In questa pronuncia il Collegio stabilisce che il cambio d’suo senza opere, laddove comporti il passaggio tra categorie edilizie omogenee determinanti un aumento del carico urbanistico, implica il pagamento del contributo di costruzione perché: “L'art. 19 comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dispone, in modo affatto chiaro, che "Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti...venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione".

La disposizione si riferisce in modo omnicomprensivo al contributo di costruzione, come definito dal precedente art. 16, senza distinzione tra le sue componenti, e quindi tanto alla quota parte riferibile agli oneri di urbanizzazione, quanto a quella relativa al costo di costruzione, e trova giustificazione nel diverso regime, più favorevole per gli immobili a destinazione industriale o artigianale (per i quali ai sensi del precedente comma 1 è dovuto contributo limitato ai soli oneri urbanizzativi) e più gravoso per gli immobili a destinazione turistica, commerciale, direzionale e a servizi (per cui invece ai sensi del comma secondo, oltre agli oneri urbanizzativi è dovuto un contributo commisurato anche al costo di costruzione, sebbene nella più ridotta misura ivi specificata, pari al 10% del costo di costruzione documentato).

Ne consegue che, come chiarito da questa Sezione, la quota parte relativa al costo di costruzione è comunque dovuta "...anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico" (Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6160; vedi anche 14 ottobre 2011, n. 5539, quest'ultima peraltro nel senso che anche la sola variazione di destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria, da commercio all'ingrosso a commercio al dettaglio, giustifica il pagamento del contributo, anche per la quota afferente al costo di costruzione).

D'altro canto, è indiscutibile che il mutamento di destinazione d'uso, ancorché senza opere edilizie, da una tipologia utilizzativa artigianale ad altra commerciale implica un mutamento del carico urbanistico, connesso ai ben diversi flussi di traffico e clientela, nonché della redditività, e quindi dei vantaggi economici connessi alla destinazione e all'attività.

In relazione all'incontestato mutamento della destinazione d'uso comportante passaggio da una ad altra tipologia e/o categoria edilizia, d'altra parte, il Comune non era tenuto a supportare la propria richiesta con alcuna motivazione specifica, essendo sufficiente il richiamo al presupposto giuridico-fattuale, ciò che implica il superamento anche dei rilievi introdotti con la memoria di replica a prescindere dalla loro ritualità, contestata dal difensore dell'Amministrazione in sede di discussione”.

Avv. Matteo Acquasaliente

CdS sentenza n. 4483 del 2014

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