Le situazioni giuridiche soggettive nel rito elettorale

24 Apr 2026
24 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia elettorale, la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude.

Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme rende rilevante, a fronte di un’eventuale violazione di previsioni formali, l’accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale. Pertanto, la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale.

Nel caso di specie, si è ritenuto che le asserite irregolarità, riferite alle elezioni del Consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica, attinenti alla mancata redazione di una ricevuta di consegna del materiale elettorale (dopo l’effettuazione degli scrutini da parte dei seggi), senza alcuna allegazione di manomissioni o alterazioni dei plichi e dei voti in essi contenuti e alla presenza nell’Adunanza dei Presidenti (volta alla proclamazione degli eletti) di persone non legittimate - che avevano meramente assistito alle operazioni di semplice lettura dei verbali redatti dai componenti delle singole sezioni elettorali - non potessero inficiare il risultato elettorale.

Nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il G.A. e il G.O. in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva. Spettano pertanto al G.O. le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o no dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti,  laddove la  decisione non verta sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo.

Laddove venga impugnato l’atto di proclamazione degli eletti, deducendo che il difetto di elettorato attivo e/o passivo di taluni soggetti avrebbe portato ad un diverso risultato,  investendo il petitum sostanziale immediato i risultati delle operazioni elettorali, in vista delle loro  reiterazione, la giurisdizione appartiene al G.A., essendo fatto valere l’interesse legittimo alla correttezza delle operazioni elettorali, rispetto al quale la sussistenza del  diritto di elettorato attivo e/o passivo va accertata in via incidentale ex art. 8 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Riforma dei mercati dei capitali e delle societĂ  di capitali

24 Apr 2026
24 Aprile 2026

Con il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 86 del 14.04.2026, Suppl. ordinario n. 14), in vigore dal 29.04.2026, è stata data attuazione alla delega di cui all’art. 19 l. 21/2024, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal d.lgs. 58/1998 (cd. TUF) e di quelle in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.

Il d.lgs. 47/2026 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/04/14/26G00064/sg.

Si segnalano in particolare gli artt. da 1 a 7 d.lgs. cit., che introducono profonde modifiche al TUF; nonché l’art. 9 d.lgs. cit., che riscrive diversi articoli del codice civile in materia di società di capitali.

Si allega un prospetto delle modifiche al codice civile apportate dalla riforma.

Post di Alberto Antico – avvocato

Convertito in legge il cd. decreto Bollette 2026

23 Apr 2026
23 Aprile 2026

Con la l. 10 aprile 2026, n. 49 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 90 del 18.04.2026), in vigore dal 19.04.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

La l. 49/2026 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-18&atto.codiceRedazionale=26G00066&elenco30giorni=false.

Il d.l. 21/2026, come convertito nella l. 49/2026, è disponibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-18&atto.codiceRedazionale=26A01940&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

SCIA e poteri inibitori del Comune

23 Apr 2026
23 Aprile 2026

Il T.A.R. Veneto ricorda i poteri inibitori del Comune relativamente alla SCIA, ricordando l’evoluzione normativa dell’istituto.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Localizzazione delle opere pubbliche in difformitĂ  dagli strumenti urbanistici

23 Apr 2026
23 Aprile 2026

Il TAR Veneto ha analizzato la differenza tra il comma 2 e il comma 2-bis dell’art. 24 l.r. Veneto 27/2003.

Il comma 2, che disciplina la localizzazione di opere pubbliche in difformità agli strumenti urbanistici comunali, prevede espressamente che per tale procedura si applichino in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica; invece, un’analoga previsione non è inserita nel comma 2-bis, che prevede una procedura semplificata in deroga all’iter ordinario, per la quale il Consiglio comunale è chiamato ad approvare, con un unico atto, la variante in modifica allo strumento urbanistico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Riattivazione di una sede farmaceutica

23 Apr 2026
23 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la riattivazione di una sede farmaceutica, da tempo vacante, non incide su alcuna posizione giuridica dei titolari delle farmacie limitrofe, poiché il mero interesse alla conservazione della clientela costituisce un interesse di fatto, privo di tutela, e non un interesse giuridicamente qualificato derivante dalla pianta organica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Presenza di rifiuti in un’area demaniale

23 Apr 2026
23 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima l’adozione di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192, co. 3 del codice dell’ambiente, nei confronti dell’Agenzia del demanio, per culpa in vigilando, quale proprietaria di un’area espropriata per pubblica autorità e beneficiaria dell’espropriazione, anche se sia avvenuta la formale immissione in possesso in favore di un altro soggetto quale autorità espropriante, comportando detta immissione la mera certificazione del passaggio di proprietà delle aree dall’espropriato al beneficiario dell’espropriazione, senza implicare alcuna materiale apprensione o presa di possesso delle aree stesse da parte dell’autorità espropriante. Né la disponibilità dell’area in favore dell’autorità espropriante può essere desunta dalla circostanza che questa abbia predisposto il piano di caratterizzazione, al solo fine di accertare il livello di contaminazione presente sull’area, effettuando le conseguenti comunicazioni alle PP.AA. competenti, ai sensi dell’art. 245, co. 2 del codice dell'ambiente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Obblighi per le PP.AA. di bandi pubblici tramite Consip s.p.a. (o altri soggetti aggregatori)

23 Apr 2026
23 Aprile 2026

Con il d.P.C.M. 11 febbraio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 88 del 16.04.2026), sono state individuate le categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le PP.AA. ricorrono a Consip s.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

Il decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-16&atto.codiceRedazionale=26A01854&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

La convenzione che accede a un PIP

22 Apr 2026
22 Aprile 2026

Il TAR Salerno ha affermato che la convenzione connessa a un piano di insediamento produttivo (PIP), pur non essendo formalmente qualificabile come urbanistica, ha natura sostanziale di accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/1990, in quanto incide sul provvedimento amministrativo cui è collegata, cosicché le controversie relative alla sua esecuzione, inclusi la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. a, n. 2 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Obblighi di bonifica in capo al curatore fallimentare della societĂ  che gestiva la cd. fase post esaurimento di una discarica

22 Apr 2026
22 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di obblighi di bonifica, nel caso di specie connessi alla cd. gestione post mortem di una discarica, la curatela fallimentare, la quale ha la custodia dei beni del fallito, non può andare esente da responsabilità, con la precisazione che eventuali atti di dismissione dei beni, ancorché legittimamente adottati ai sensi dell’art. 104-ter r.d. 267/1942 (oggi sostituito dal d.lgs. 14/2019), devono essere considerati come meri atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico.

In tema di obblighi di bonifica gravanti sulla curatela fallimentare, quest’ultima assume la detenzione dei beni del fallito ipso iure, al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La rinuncia consiste nella dismissione della liquidazione dello stesso e produce l’effetto della perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori.

Post di Alberto Antico – avvocato

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