Il TAR Palermo ha affermato che spetta al G.O. conoscere della controversia sugli atti con cui la Stazione appaltante, nell’ambito del controllo sulla regolare esecuzione del servizio di collegamento delle isole via traghetto, ravvisava una serie di corse omesse e disponeva quindi il relativo recupero delle spese, decurtando conseguentemente la rata relativa alla prestazione del servizio per quel periodo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo, in materia di contenzioso appalti, ha affermato che, a fronte del rigetto del ricorso principale, anche come implementato da motivi aggiunti, la controinteressata conserva integra la propria posizione giuridica soggettiva sostanziale, rendendo inutile una eventuale sentenza di accoglimento del suo ricorso incidentale, cosicché quest’ultimo può essere dichiarato improcedibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera ha fissato, per l’udienza pubblica del 12 novembre 2024, la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Puglia e dalla Toscana sulla l. 86/2024, concernente l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, co. 3 Cost.
La Corte ha comunicato che intende fissare nel medesimo giorno l’udienza pubblica di discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sardegna e dalla Campania riguardanti la stessa legge.
Il TAR Veneto ricorda che, anche qualora si sia già concretamente formata la volontà dell’Amministrazione a seguito di sua inerzia (cd. silenzio significativo, che nel caso di istanza di sanatoria equivale al rigetto), la P.A. può sempre adottare un provvedimento espresso, in quanto il relativo potere non si è mai esaurito.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ha confermato la decadenza di una concessione marittima laddove il concessionario aveva omesso di rispettare alcune condizioni della concessione demaniale, ai sensi dell’art. 47 del Codice della navigazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, tale per cui ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, co. 1 c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cd. interessi moratori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che in caso di appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al metodo A dell’allegato II.2 del d.lgs. 36/2023 va interpretato nel senso che deve essere escluso l’operatore economico che abbia offerto un ribasso pari o superiore (e non solo superiore) alla soglia di anomalia, in continuità con l’analoga previsione contenuta nel previgente art. 97 d.lgs. 50/2016.
Il TAR ha osservato che la Relazione di accompagnamento del d.lgs. 36/2023 costituisce un “prezioso ausilio utile a ricercare “l’interpretazione autentica” delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, era in contestazione una sanzione per occupazione di suolo pubblico sine titulo, dal momento che il destinatario contestava la proprietà pubblica dell’area occupata.
Il TAR Sardegna ha affermato, in premessa, che il G.A. può delibare in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., la questione inerente alla proprietà dell’area in discussione, per poi vagliare i motivi di legittimità formulati contro il provvedimento impugnato.
A seguire, il TAR ha chiarito che ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario, ma ad essi può essere attribuito valore probatorio quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dal contenuto di un atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’ANAC ha approvato la delibera n. 412 dell’11 settembre 2024, recante la revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.
La delibera e il testo consolidato sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità al seguente link:
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3 l. 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Parimenti, l’illegittimità costituzionale è stata estesa all’art. 31, co. 3, I-II periodo d.P.R. 380/2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
La Consulta, in premessa, prende atto che a favore della qualificazione della confisca edilizia come acquisto a titolo originario, si è formato un diritto vivente.
L’acquisizione ex lege da parte del Comune dell’abuso edilizio non demolito integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione, che rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla. Tanto è vero che, qualora il proprietario sia radicalmente estraneo all’illecito e non abbia la possibilità di ottemperare direttamente all’ordine di demolizione, non essendo il bene nella sua materiale disponibilità, non ricorrono i presupposti per l’acquisizione gratuita del bene e la funzione ripristinatoria dell’interesse pubblico violato dall’abuso, sia pur ristretta alla sola possibilità della demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli organi comunali di darvi esecuzione d’ufficio.
Ebbene, alla luce della funzione della confisca edilizia, è palese l’irragionevolezza di una disciplina che determina l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito, a scapito di un creditore ipotecario che non sia responsabile dell’abuso. Questi, infatti, finisce per subire le conseguenze sanzionatorie di un illecito al quale è del tutto estraneo, poiché – se non è responsabile dell’abuso edilizio – non può essere destinatario dell’ordine di demolizione e, dunque, non può rispondere della sua inottemperanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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