In caso di rinuncia al PdC, devono essere restituite anche le maggiorazioni degli oneri per tardivo pagamento?

18 Mar 2024
18 Marzo 2024

Il TAR Veneto ha affermato che le maggiorazioni previste dall’art. 42 d.P.R. 380/2001 non possiedono natura sanzionatoria, assumendo la funzione (risarcitoria) di penale finalizzata a compensare il pregiudizio economico conseguente al ritardato versamento del dovuto. Poiché l’ordinamento prevede che, laddove il titolo edilizio non venga utilizzato, il contributo vada restituito in quanto rimasto privo di causa, in tale eventualità devono essere restituite anche le suddette maggiorazioni, suscettibili di applicazione solo quando gli oneri siano ancora dovuti e non nel caso in cui, venuto meno il titolo edilizio, anche l’obbligo di versamento risulti caducato con effetti ex tunc.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Se si poteva spiegare meglio. Dopo 10 anni decade il tutto anche la restituzione delle eventuali maggiorazioni per versamenti tardive nel frattempo emessi? grazie

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    • avv. Alberto Antico says:

      La sentenza del TAR Veneto in commento irrobustisce la sua motivazione sulla base del precedente conforme di cui alla sent. TAR Toscana, n. 1637/2013.
      Tuttavia, tale sentenza del Giudice toscano è stata riformata dal Consiglio di Stato, con la sent. n. 1127/2015: “E’ invece fondato il secondo motivo, con specifico riguardo all’erronea qualificazione della natura dell’obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria concernente l’omesso versamento dei successivi ratei del contributo e, correlativamente, alle incongrue conseguenze che ne sono state tratte con riferimento ad una sua pretesa estinzione, a seguito della declaratoria di decadenza del permesso di costruire, e del connesso obbligo di restituzione del rateo versato.
      Non può revocarsi in dubbio che le sanzioni dovute ai sensi dell’art. 128 della legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (stabilite in misura affatto corrispondente a quella prevista dall’art. 42 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) costituiscono sanzioni amministrative pecuniarie, in senso proprio, e non già, secondo la definizione alquanto nebulosa del giudice toscano, “penali” integranti “…piuttosto delle sanzioni di stampo civilistico…”.
      In tal senso non ha alcuna rilevanza la circostanza -richiamata nella sentenza gravata- che, nel difetto di specifica diversa disciplina, trovino applicazione le disposizioni civilistiche relative alle obbligazioni civili in senso proprio, laddove peraltro il contributo di concessione, come noto, è obbligazione connotata di profili pubblicistici nelle sue due componenti (cfr. tra le tante e solo più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4685 e 20 dicembre 2013, n. 6160, Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2438, Sez. VI, 15 luglio 2013, n. 3788).
      La fallace prospettiva dalla quale muove il giudice di primo grado in ordine alla natura dell’obbligazione, con il successivo passaggio logico-giuridico più o meno espresso o sottinteso, concernente la sua “accessorietà” rispetto a quella concernente il pagamento del contributo di concessione, conduce all’erronea conclusione che venuta meno l’obbligazione per così dire “principale”, sia ipso facto estinta quella concernente le sanzioni.
      Al contrario, l’effetto ex tunc connesso alla declaratoria della decadenza del permesso di costruire non può incidere sull’obbligazione relativa al pagamento della sanzione, che come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Sez. IV 17 febbraio 2014, n. 731) è affatto distinta e autonoma, sotto il profilo logico-giuridico, e quanto alla sua natura, rispetto a quella relativa al pagamento del contributo.
      In altri termini, la successiva decadenza del permesso di costruire e l’incontestato obbligo di restituzione delle somme versate non può estinguere la diversa obbligazione relativa al pagamento delle sanzioni”.

      Pertanto, è discutibile che il Comune sia davvero obbligato a restituire al privato anche le maggiorazioni del contributo di costruzione per tardivo pagamento.

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