Il TAR Veneto ha censurato la scelta comunale di denegare un provvedimento al privato sulla base di ragioni diverse da quelle contestate in sede di comunicazione dei motivi ostativi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le possibilità di annullamento in autotutela al di fuori del cd. termine ragionevole fissato dalla legge sono eccezionali: ne consegue che non ogni comportamento (o omissione) del privato deve essere stigmatizzato, ma occorre una “falsa rappresentazione” dei fatti idonea ad indurre in errore l’Amministrazione, di cui quest’ultima non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Il privato, pertanto, deve trovarsi in una posizione soggettiva di dolo o colpa grave rispetto alla P.A., che porta ad escludere l’esistenza di alcun suo affidamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Pubblichiamo una nota dell'avvocato Stefano Bigolaro sul "decreto salva casa", già pubblicato sul giornale Il dubbio in data 8 ottobre 2024.
Si tratta del Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, ‘Decreto Salva casa’, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.
Il provvedimento, convertito con la legge n. 105 dello scorso 24 luglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2024.
Nel caso di specie, in un procedimento di autorizzazione paesaggistica, il Comune inviava la richiesta di parere alla Soprintendenza all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), non certificata (PEC), di un’unità operativa successivamente soppressa.
A distanza di sei anni, la Soprintendenza rendeva un parere negativo.
Il TAR Palermo, in premessa, ha ritenuto applicabile il meccanismo del silenzio-assenso tra PP.AA. di cui all’art. 17-bis l. 241/1990.
Il TAR non ha attribuito importanza al fatto che la Soprintendenza fosse stata interpellata tramite PEO e non PEC.
Ciò che rileva, infatti, è che la comunicazione sia stata inviata ad un indirizzo riferibile alla Soprintendenza, considerato che nessuna norma impone l’utilizzo della PEC per le comunicazioni tra PP.AA., come desumibile dagli artt. 47-48 d.lgs. 82/2005, cd. Codice dell’amministrazione digitale (CAD), mentre la successiva soppressione dell’unità operativa costituisce un fattore organizzativo interno rientrante nell’esclusiva sfera di dominio del destinatario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che è illegittimo il parere tardivo reso dalla Soprintendenza nell’ambito di un procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, al quale deve infatti considerarsi applicabile il meccanismo del silenzio-assenso tra PP.AA. di cui all’art. 17-bis l. 241/1990.
L’assenso tacito formatosi sulle determinazioni della Soprintendenza non si estende alle autonome valutazioni del Comune, che conserva il potere di valutare la compatibilità dell’intervento in relazione ai profili di propria competenza, non coperti dal silenzio.
Si segnala che secondo altre interpretazioni giurisprudenziali, la tardività del parere avrebbe il solo effetto di derubricarlo ad atto non più vincolante per la P.A. procedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che gli atti della Sovrintendenza devono essere motivati in modo chiaro, esaustivo e completo allorquando tale Autorità ritenga che l’intervento edilizio-urbanistico proposto contrasti col vincolo culturale previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che la riduzione del bosco in assenza della prescritta autorizzazione forestale e paesaggistica non può ottenere l’accertamento (positivo) della compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Ne consegue l’ordine di ripiantumazione delle originari essenze, anche laddove il bosco, come nel caso di specie, era già stato sostituito da altre tipologie di piante, differenti però da quelle inziali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il contrasto dell’opera con il paesaggio non può essere escluso per il solo fatto che essa si trovi in loco da diversi decenni: tale circostanza aggrava infatti, e non allevia, la lesione del paesaggio. Il carattere risalente delle opere non comporta inoltre alcun onere di motivazione rinforzata a carico dell’Amministrazione che emetta provvedimenti demolitori o di diniego di condoni e sanatorie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che per individuare la natura precaria di un’opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto dapprima rileva che gli abusi realizzati sul medesimo immobile vanno valutati integralmente, senza scinderli tra loro; quindi precisa che tali abusi, così unitamente considerati, non possono essere qualificati come pertinenze (essendo questi interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale)
Post di Alessandra Piola – avvocato
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