Il TAR Veneto ricorda quali sono le ipotesi in cui è possibile ottenere la valutazione di compatibilità paesaggistica: al co. 4 dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 sono indicate le ipotesi (lavori che non hanno comportato la creazione di superfici o volumi, utilizzo di materiali difformi da quelli indicati nell’autorizzazione paesaggistica, e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria), e al co. 5 la procedura.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che non è immediatamente lesivo il parere favorevole reso dalla Giunta comunale su di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, il quale rappresenta un momento intermedio del procedimento destinato a concludersi mediante il rilascio del permesso in sanatoria da parte del Dirigente comunale. I vicini avrebbero dovuto tutelarsi mediante l’impugnazione dell’ordinanza di irrogazione delle sanzioni per gli abusi accertati (che, nel caso di specie, aveva già evidenziato la sanabilità delle opere difformi) o del permesso di costruire in sanatoria.
In verità, peraltro, non è ben chiaro il ruolo della Giunta in una sanatoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere oggetto del procedimento di condono o sanatoria deve essere effettuata al momento della decisione sulla pratica edilizia, indipendentemente dall’epoca dell’imposizione del vincolo e dall’epoca di realizzazione delle opere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Si ricorda che, alla luce della giurisprudenza più recente, si può procedere alla revoca dell’agibilità non solo se vengono meno i presupposti igienico-sanitari e/o di sicurezza, ma anche laddove si riscontrano alcune irregolarità urbanistico-edilizie, dato che l’agibilità, ad oggi, presuppone anche la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che, sotto il profilo amministrativo, gli illeciti edilizi hanno carattere permanente e, quindi, il decorso del tempo dal momento del commesso abuso non priva l'Amministrazione del potere di adottare l'ordine di demolizione.
La questione è più favorevole dal punto di vista penalistico, peraltro,
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Segnaliamo un interessante articolo pubblicato da Ambientediritto sul tema della ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione: LA DEMO-RICOSTRUZIONE TRA GIUDICE PENALE E GIUDICE AMMINISTRATIVO: CONSIDERAZIONI GIURIDICHE ATTORNO AL “CASO MILANO”, di Giuseppe La Rosa e Davide Casarin.
L’articolo ha ad oggetto il tema della ristrutturazione edilizia ed evidenzia le discrasie interpretative prodottesi tra la giurisprudenza del giudice penale e quella del giudice amministrativo, con gravi conseguenze, da un lato, sull’effettivo conseguimento della riduzione del consumo di suolo che gli interventi legislativi sulla definizione di ristrutturazione edilizia perseguono e, dall’altro, sull’incertezza patita dal privato rispetto alla stabilità e idoneità dei titoli edilizi conseguiti, con esposizione a rischi di natura penale.
Nel caso di specie, il privato lamentava la mancata valutazione di una sua osservazione presentata nel corso del procedimento di approvazione del progetto di un’opera pubblica.
Il TAR Veneto ha però rilevato che il vizio procedimentale denunciato era privo di efficacia invalidante e non poteva condurre all’annullamento del provvedimento di approvazione, in quanto nella sua osservazione il privato non aveva svolto contestazioni di merito sull’opera pubblica e sulle scelte progettuali, bensì aveva dedotto elementi relativi alle conseguenze patrimoniali dell’esproprio, quindi aspetti riguardanti una fase successiva all’avvenuta approvazione del progetto e all’emissione del decreto di esproprio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le censure con cui si contestano la misura, la congruità, l’adeguatezza e la stima dell’indennizzo sono devolute alla giurisdizione del G.O. e, in ogni caso, non hanno alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’opera, né su quelli di occupazione e di esproprio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il mancato o tardivo deposito dell’indennità di esproprio non è causa di invalidità del provvedimento amministrativo, ma può rilevare sul piano della responsabilità della P.A. espropriante e può configurare una responsabilità erariale diretta e personale in capo agli amministratori e ai dipendenti pubblici che con il loro comportamento (anche omissivo) si siano resi responsabili dei danni prodotti al cittadino espropriato. In caso di tardivo deposito, devono, infatti, ritenersi dovuti gli interessi legali, come in caso di tardivo pagamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. Espropri deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Questo in forza della natura discrezionale dell’atto, con conseguentemente l’obbligo per la P.A. di valutare gli interessi in conflitto (ovverosia l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera contrapposto all’interesse del privato a veder tutelato il suo diritto di proprietà) indicando in motivazione l’“assenza di ragionevoli alternative” all’emanazione del provvedimento acquisitivo e le “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” che giustifichino il provvedimento, su cui il privato deve potersi esprimere in contraddittorio.
E trattandosi di atto altamente discrezionale, non risulta qui applicabile l’art. 21-octies, co. 2 della l. n. 241/1990.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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