Il T.A.R. Veneto ricorda che, in centro storico, si ha ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione solamente se: 1) è mantenuta la sagoma, il sedime ed il volume/superficie del fabbricato originario 2) se l’intervento avviene tramite il PUA. L’obbligo della strumentazione urbanistica attuativa permane anche nelle ipotesi di demo-ricostruzione previste dall’art. 2 bis, c. 1 ter del d.P.R. n. 380/2001, salvo che il Comune introduca una deroga ad hoc nella propria normativa comunale, come previsto espressamente dalla summenzionata disposizione normativa: “fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le unità di condizionamento non sono qualificabili come “costruzioni” ai sensi dell’art. 873 c.c. e non sono quindi soggette al relativo disposto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Brescia afferma che la realizzazione di piscina integra una “nuova costruzione” e non una “pertinenza urbanistica”. Di conseguenza, essa richiede il PdC ed è soggetta al pagamento del contributo di costruzione, non potendosi applicare la deroga prevista dall’art. 17, comma 3, lett. b) d.P.R. n. 380/2001 relativa sola alla piccola proprietà immobiliare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto stabilisce che una piscina è pertinenziale all’edificio a cui accede se presenta modeste dimensioni ed è priva di un’autonomia immobiliare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la piscina, le opere ad essa pertinenziali e la connessa pavimentazione circostante, eseguite abusivamente, danno luogo ad un incremento volumetrico e di superficie utile, alterando lo stato dei luoghi e violando così il vincolo paesaggistico gravante sull’area in cui gli interventi ricadono.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Trento ricorda che, da un lato, non sussiste alcun obbligo della P.A. di rispondere ad un’istanza del privato di annullamento in autotutela e, dall’altro lato, non è possibile esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento, ex artt. 31 e 117 c.p.a., nei confronti del comportamento inerte della P.A. Il caso oggetto della controversia concerne la nota questione dell’orso JJ4.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Bolzano, dando continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, afferma che il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione altrui decorre solo da quando l’o.e. ha piena contezza dell’offerta altrui. In caso di accesso agli atti, quindi, il termine non inizia a decorrere se la S.A. non fornisce tutta la documentazione richiesta. Sul punto, inoltre, il Collegio afferma che l’opposizione prestata dall’aggiudicatoria a causa della presenza di segreti tecnici e/o commerciali non esautora la S.A. dal valutare adeguatamente se l’ostensione richiesta sia ammessa o meno: nel caso di specie, il T.A.R. ha annullato il diniego parziale, stante l’esigenza di garantire il diritto di difesa del ricorrente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Relatori: prof. avv. Alessandro Calegari, avv. Domenico Chinello e avv. Alessandro Veronese.
Coordinatore scientifico: arch. Fiorenza Dal Zotto.
Il programma nel dettaglio
La Scia in edilizia: Che tempi abbiamo per verificarne la legittimità? Cosa dobbiamo fare se ci accorgiamo che non è corretta entro i termini assegnati per effettuare il controllo? Dobbiamo sospendere il procedimento oppure inibire la realizzazione dell'intervento? Cosa dobbiamo fare se ci accorgiamo che la Scia non è corretta oltre i termini assegnati per il suo controllo? Dobbiamo annullare il titolo, edilizio? Che termini e che modalità abbiamo per poter annullare il titolo? Come redigere un corretto provvedimento di annullamento in autotutela dei una Scia? Cosa succede se dopo molto tempo, magari attraverso altre pratiche edilizie o verifiche incrociate, ci accorgiamo che la Scia contiene una falsa rappresentazioni della realtà? Se, a esempio, l'area o i confini non sono corretti, oppure se lo stato attuale viene dichiarato legittimo in forza di titoli edilizi precedenti e invece la legittimità non c'è e nel frattempo hanno realizzato le opere previste nella Scia? Esiste la "Scia in sanatoria"?
La ristrutturazione: Facciamo il punto su cosa dobbiamo intendere oggi come intervento di ristrutturazione. La demolizione e ricostruzione di un edificio completamente diverso a parità di volume è superficie può qualificarsi come intervento di ristrutturazione? La ristrutturazione edilizia può prevedere la demolizione parziale e ricostruzione in altra sede di parte di edificio [questione che può presentarsi in fascia di rispetto per edifici con più proprietari]? Posso includere nell'intervento di ristrutturazione anche modesti ampliamenti? Ci sono delle particolarità che riguardano gli interventi di ristrutturazione se ci troviamo in zona agricola? Se invece mi trovo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, come si qualifica un intervento di ristrutturazione? Ancora sulle distanze tra fabbricati alla luce del comma 1 ter dell'art. 2 bis del D.P.R. 380/2001 Per poter applicare il comma 1 ter devo fare un intervento di demolizione e ricostruzione? Non un intervento di ristrutturazione. Ma se la ristrutturazione include la demolizione e ricostruzione, in realtà l'intervento può anche qualificarsi come ristrutturazione attraverso integrale demolizione e ricostruzione. E' corretto? E cosa accede se ci troviamo in area vincolata paesaggisticamente?
PGRA, quote e altezze Come risolvere concretamente i problemi di applicazione della quota+ 0.50 ml prevista dalle norme del PGRA. Se ho un intervento di ristrutturazioni senza la demolizione, posso mantenere la quota originaria? Se invece realizzo un intervento di demolizione e ricostruzione, ma già in partenza ho distanze inferiori alle minime sia in relazione ai confini che in relazione ai fabbricati, come posso rispettare la prescrizione senza venir meno al rispetto delle norme sulle distanze. Come si deve procedere in questi casi?
La giurisprudenza amministrativa è sempre stata unanime nell’affermare che le definizioni edilizie contente nel d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) non si sovrappongono perfettamente a quelle del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e del d.P.R. 495/1992 (Regolamento attuativo del Codice della strada). Nello specifico, come noto, l’art. 26, c. 2 del d.P.R. n. 495/1992 prevede che, in caso di demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato ricadente in fascia di rispetto stradale fuori dal centro abitato, occorre rispettare alcune distanze minime dal confine stradale, salvo le ipotesi eccezionali previste dal comma 5, trattandosi di una “nuova costruzione”. Al contrario, l’art. 2 bis, c. 1 ter del d.P.R. n. 380/2001, al pari dell’art. 3, c. 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, sussumono nel genus della “ristrutturazione” la demolizione e ricostruzione “nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti” anche con modifica dei parametri stereometrici, salvo i limiti imposti dalla legge.
Ciò posto il Consiglio di Stato, riformando una sentenza del T.A.R. Marche, giunge a sancire un principio diametralmente opposto, ovvero che la definizione di ristrutturazione edilizia prevista dal T.U. edilizia prevale e, quindi, si impone, su quelle del Codice della strada: l’obiettivo è di ricondurre ad omogeneità ed unità la definizione giuridica di ristrutturazione con demo-ricostruzione che, finora, è stata assoggettata ad interpretazioni ed applicazioni alquanto differenti a seconda della normativa (edilizia o stradale) di riferimento.
Che sia l’inizio di un cambio di rotta della giurisprudenza amministrativa?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. afferma che gli interventi edilizi sussumibili nella manutenzione straordinaria, ex art. 3, c. 1, lett. b) del d.P.R. n.380/2001, non deve alterare né snaturare la struttura portante ed essenziale dell’immobile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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