Lo stato legittimo di un immobile
Il Consiglio di Stato ha affermato che lo stato legittimo dell’immobile è altra cosa rispetto alla sua consistenza originaria e va desunto dall’ultimo titolo di legittimazione rilasciato.
Qualora un titolo edilizio esista e sia proprio lo “scostamento” dallo stesso e la sua richiesta di sanatoria ad attivare il procedimento sanzionatorio del Comune, non è certo possibile riferirsi ad una ipotetica situazione preesistente al titolo stesso, salvo introdurre una forma di improprio e generalizzato condono di tutte le modifiche intervenute medio tempore, legittimate o no.
Post di Daniele Iselle
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Corretto- ci si ritrova parti di fabbricato(in genere portici) che con concessioni vecchie e cmq dopo il 67″
non appaiono; poi magari con una pratica dell’ 80′ vengono indicati nello stato di fatto senza che l’ufficio contesti questo. Successivamente il tecnico dichiara lo stato legittimo includendo anche quella parte, che non si capisce che natura abbia. A mio avviso o dichiara ante 67′ o è abusiva. Il fatto che sia indicato nelle tavole e il comune non abbia contestato la sua regolarità, non da diritto ad affidamento legittimo.
Tutto questo ad oggi, nel testo di riforma del testo unico che si dovrebbe approvare entro il 2024, invece se il comune non lo contesta diventa legittimo, alla pari di quelli in cui il comune aveva fatto il sopralluogo per l’agibilità.
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