Il TAR Veneto rileva che la natura dell’inedificabilità (assoluta o relativa) del vincolo paesaggistico non incide sulle tipologie di opere condonabili: in ogni caso è possibile la sanatoria solo per i cd. abusi minori, che non comportano aumenti di volume o superficie, e che in ogni caso siano conformi alla disciplina urbanistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che, per la valutazione della disciplina applicabile all’istanza di condono edilizio (se quella solo statale di cui alla l. n. 326/2003 o anche quella regionale ex l. R.V. n. 21/2004), bisogna guardare al momento di presentazione della medesima.
Non rileva quindi che la compilazione della domanda sia stata iniziata precedentemente al 12.07.2004 (come previsto dalla norma regionale, prendendo a parametro la data di pubblicazione di C. Cost., sent. n. 196/2004), anche se ciò risultava evidente dalla somma versata quale oblazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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"Padova... in quella piccola chiesa dell'Arena, entro quel guscio di mattoni rosati, si contiene il più grande miracolo di pittura che ci sia al mondo. Giotto m'ha rivelato, al tempo stesso di Dante e di Leopardi, incontrati nelle aule squallide del liceo, che paradiso possa diventare la vita d'un ragazzo povero se vi piova su un raggio di poesia".
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(Diego Valeri, Città materna, 1944, ripubblicato da Ronzani Editore)
La giurisprudenza prevalente inquadra la fattispecie entro l’art. 890 c.c. e, per l’effetto, richiede che siano rispettate le distanze previste dai regolamenti locali o, in mancanza, la distanza che nel caso concreto risulti necessaria a preservare da pregiudizi il fondo del vicino (in materia di canne fumarie, invece, la distanza necessaria è indicata in due metri, per analogia con l’art. 889 c.c.).
Ricordiamo che l'art. 889 secondo comma c.c., invece, prescrive la distanza di un metro per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili (si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha citato l’orientamento espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA il quale, alla luce della definizione di consumo di suolo di cui all’art. 2 l.r. Veneto 14/2017 e dell’interpretazione di ISPRA, che considera reversibile il consumo di suolo per i parchi fotovoltaici, ha valutato che gli impianti fotovoltaici a terra localizzati in aree previste nello strumento urbanistico comunale come ZTO D non comportano consumo di suolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che per applicare le deroghe sulle distanze previste dalla l.r. Veneto n. 21/1996 occorre effettivamente dimostrare l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico.
Il Collegio, inoltre, ammette che il Comune può introdurre metodi di distanza tra le costruzioni più restrittivi di quelli statali: nel caso di specie, infatti, l’ente aveva imposto il calcolo cd. radiale anziché quello lineare tra costruzioni prive di vedute.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto rileva che, nell’ipotesi di terrazzamenti coinvolti da processi di forestazione (i quali quindi potrebbero essere riqualificati e recuperati ai fini produttivi mediante loro pulizia e disboscamento), è necessario che vengano previamente identificati e accertati dalla Regione, per evitare disboscamenti “selvaggi” in forza solo della volontà del proprietario del presunto bosco.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce la non necessità della notifica, essendo il vincolo contenuto in un atto di pianificazione: si segue pertanto la disciplina di questi ultimi, che non hanno natura ricettizia e per i quali sussiste solo un obbligo di pubblicazione dell’atto di approvazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Quando le opere concretamente realizzate dal privato sono altre e diverse da quelle per cui era stato ottenuto il titolo edilizio, il TAR Veneto sottolinea l’inutilità di annullamento in autotutela del titolo medesimo prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione per gli abusi edilizi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) previsti dalla l.r. Veneto 14/2017, esclusi dal divieto di consumo di nuovo suolo, includono per espresso disposto normativo solo le parti di territorio già pianificate, ovvero oggetto di un PUA approvato (ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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