Il TAR Veneto rileva che un atto amministrativo che si limita ad affermare il “non corretto inserimento” dell’intervento edilizio nel contesto paesaggistico, senz’altro specificare, è illegittimo per carenza di motivazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia l’applicabilità del principio di non contestazione anche nel processo amministrativo, nell’ipotesi di un Comune che non aveva controdedotto nel merito su un motivo di impugnazione, limitandosi a dichiararne la sopravvenuta improcedibilità (peraltro non riconosciuta dal TAR).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il giudice penale accertava un abuso edilizio ed ordinava la sua demolizione.
Rispetto a quell’abuso, il privato aveva provato a chiedere un condono ai sensi della l. 47/1985, ma il condono era stato rigettato, per mancata dimostrazione del completamento dell’opera entro il tempo utile.
In sede penale, il privato provava a sostenere che, avendo completato l’opera entro il 1994, e comunque entro il 2003, poteva beneficiare delle leggi di condono successive.
La Corte di cassazione penale ha respinto questa tesi.
Ogni procedimento di condono non può che valutarsi rispetto alla disciplina cui afferisce la domanda, senza che sia evocabile alcuna automatica estensione – non prevista – di altre distinte e diverse successive discipline, ancorché afferenti in astratto al medesimo istituto del condono.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che l’Autorizzazione Unica Ambientale è un atto che potrebbe essere immediatamente lesivo e, quindi, deve esser impugnata tempestivamente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, anche se una parte non deposita la memoria ex art. 73 c.p.a., può depositare una memoria di replica, purché il suo oggetto resti contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che l’esercizio dell’autotutela possessoria in materia di strade pubbliche o private gravate da uso pubblico spetta al Dirigente e non al Sindaco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, co. 1, I periodo c.p.c., nella parte in cui non consente di domandare un ATP ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico.
Nel giudizio a quo, un privato aveva acquistato un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva; aveva sostenuto spese per ristrutturarlo e aveva poi scoperto che, per un errore nella immissione nel possesso del bene, le opere edilizie avevano interessato non l’unità immobiliare aggiudicatagli, ma un’altra, ad essa adiacente, in comproprietà degli stessi esecutati. Chiedeva così un ATP ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto da questi ultimi a titolo di ingiustificato arricchimento.
Senza la pronuncia della Consulta, l’ATP sarebbe stato inammissibile, poiché il testo originario dell’art. 696-bis c.p.c. ammetteva tale procedimento solo per crediti derivanti da obbligazioni contrattuali e da fatto illecito.
Si confermano così ancora attualissime le parole di Gaio, transitate nel nostro attuale art. 1173 c.c.: “Le obbligazioni sorgono o da un contratto, o da un illecito, o da cause di diversa struttura” (“Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quondam iure ex variis causarum figuris” D.44,7,1 – Gaius 2 res cottidianae).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, secondo le leggi di riforma statale (l. 96/2006 e d.lgs. 228/2001), l’agriturismo diviene uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa, purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, un imprenditore agricolo presentava alla Regione Lombardia una domanda per il rilascio di un certificato di connessione con l’attività agricola per poter avviare nel suo immobile l’attività agrituristica, ai sensi della legge regionale.
A seguito di un sopralluogo, la Regione comunicava all’Agenzia delle entrate l’avvio di opere di ristrutturazione che, ad avviso del primo Ente, potevano compromettere il requisito di ruralità del bene. L’Agenzia delle Entrate, a seguire, annullava in autotutela l’accatastamento precedente, con il risultato che le categorie catastali cambiavano da C/2 a F/3 e veniva quindi meno la qualifica di ruralità del bene ai fini fiscali.
La Regione allora denegava la richiesta dell’imprenditore, che però si difendeva invocando l’intervenuta formazione del silenzio-assenso.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’obiezione del privato, aderendo a quel filone giurisprudenziale secondo cui anche ove l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio-assenso.
Non si tratta quindi di valutare se la domanda in astratto sia assentibile, in quanto in possesso di tutti i requisiti, ma piuttosto se la domanda possiede quel minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti. Solo la radicale esorbitanza della domanda dal modello legale impedisce la formazione del silenzio-assenso.
In capo alla P.A., residuerà il potere di annullamento d’ufficio.
È pur vero che, nella fattispecie oggetto della sentenza, l’imprenditore aveva ottenuto l’annullamento del provvedimento sfavorevole dell’Agenzia dell’Entrate da parte del Giudice tributario.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha ricordato che le domande di condono presentate dopo l’entrata in vigore della l. R.V. n. 21/2004 devono sottostare ai requisiti imposti da tale legge, che per le aree assoggettate a vincolo paesaggistico escludeva il condono per gli interventi valutabili in termini di volume.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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