Le gare d’appalto sotto la soglia di quarantamila euro

24 Mar 2020
24 Marzo 2020

Nel caso di specie, la Stazione appaltante indiceva una gara per la concessione degli spazi in una biblioteca pubblica ove installare tre macchine distributrici di cibo e bevande: vinceva la gara chi offriva il rialzo maggiore rispetto al canone concessorio previsto, mediante preventivo da inviare via PEC.

Il non aggiudicatario faceva ricorso, dicendo che: a) per il principio di segretezza delle offerte, non era corretto chiedere ai concorrenti di inviare il preventivo via PEC; b) per il principio di rotazione, non doveva aggiudicarsi la gara il concessionario uscente.

Il TAR Sardegna ha respinto entrambe le censure, in virtù delle regole semplificate che governano le gare sotto la soglia di Euro 40.000,00 ex art. 36, co. 2, lett. a d.lgs. 50/2016.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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L’A.N.A.C. sospende i termini dei procedimenti amministrativi

24 Mar 2020
24 Marzo 2020

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha decreto la sospensione dei procedimenti amministrativi e gli adempimenti previsti secondo le modalità indicate nel seguente link

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=f43917720a77804274fb58015ce07020

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi: nota interpretativa dell’avv. Domenico Chinello

23 Mar 2020
23 Marzo 2020

L'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, 18 contiene disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e sugli effetti degli atti amministrativi in scadenza

art. 103 dl 18 del 17 marzo 2020

Pubblichiamo una nota redatta dall'avv. Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, la quale affronta alcune questioni  interpretative sull'argomento.

Chinello_Procedimento amministrativo e coronavirus

Pubblichiamo, inoltre, la Circolare della Regione Emilia - Romagna contenente alcune indicazioni operative sull'art. 103 del d. l. n. 18/2020 (cd. Cura Italia), che ha sospeso i  termini dei procedimenti amministrativi in corso ed ha prorogato la validità dei titoli abilitativi.

circolare Emilia Romagna Su Effetti dl18-2020-2

L’organizzazione delle udienze davanti al TAR del Veneto

23 Mar 2020
23 Marzo 2020

Pubblichiamo il decreto n. 26/2020 emesso dalla Presidente del Tar Veneto, con il quale vengono assunte nuove misure organizzative e di calendarizzazione delle udienze, in applicazione della complessa disciplina ora posta dall'articolo 84 del decreto legge 18 del 2020 ed in linea con la direttiva esplicativa del 19.03.2020 del Presidente del Consiglio di Stato.

Si segnala, nello specifico, che le cause chiamate alla prossima udienza camerale, ora fissata all'8 aprile per tutte e tre le sezioni, potranno essere decise con ordinanza collegiale su istanza in tal senso di tutte le parti costituite; mentre verranno altrimenti decise con un provvedimento monocratico (cui seguirà la trattazione collegiale in una successiva camera di consiglio).

Si segnala, inoltre, che tutte le cause già chiamate ad udienze di merito fissate in data precedente al 30 giugno sono rinviate ad udienze in data successiva. Non saranno tuttavia rinviate le cause per le quali la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio per le parti. E, nel valutare la sussistenza di tale condizione, il Presidente esaminerà eventuali domande di prelievo proposte dalle parti.

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alla lettura del decreto e della normativa citata.

decreto-TAR-Veneto-26_2020

art.-84-d.l.-n.-18_2020

direttiva-Presidente-Consiglio-di-Stato

Il DPCM del 22 marzo sul Covid-19

23 Mar 2020
23 Marzo 2020

Pubblichiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01807)"

DPCM

Principi utili in materia di occupazione e di esproprio

23 Mar 2020
23 Marzo 2020

Il TAR Catania ha affermato che:

- Spettano al G.O. le controversie con cui il privato chieda il risarcimento del danno da occupazione legittima, nonché quelle in cui chieda la rideterminazione dell’indennizzo ex art. 42-bis T.U. espropri;

- Il decreto di esproprio emanato oltre il termine di legge è annullabile e non nullo.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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È possibile l’applicazione cumulativa dei bonus volumetrici per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili

23 Mar 2020
23 Marzo 2020

Questo è quanto ha di recente dichiarato il TAR Veneto in merito alla possibilità di usufruire contemporaneamente dei benefici volumetrici derivanti dal cd. “Piano Casa” e di quelli previsti dal d.lgs. n. 28/2011: non vi è infatti alcuna violazione del divieto di applicazione cumulativa di norme derogatorie.

È stato infatti precisato che si tratta di incentivi aventi scopi differenti: i bonus volumetrici previsti dalla l. R.V. n. 14/2009 sono legati al d.lgs. n. 192/2005 e, quindi, al miglioramento delle prestazioni energetiche; i bonus previsti dal d.lgs. n. 28/2011, invece, sono legati all’impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Il fatto che il miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio possa avvenire anche mediante l’impiego di fonti rinnovabili, dunque, non è stato considerato dal TAR di ostacolo all’applicazione del cumulo di benefici volumetrici.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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Recupero degli edifici crollati o demoliti

23 Mar 2020
23 Marzo 2020

Il TAR Veneto ha affermato che il recupero di edifici crollati o demoliti può essere qualificato come ristrutturazione edilizia ove sia possibile accertarne la preesistente consistenza, oppure, ai sensi dell’art. 5 l.r. Veneto 18/2006, mediante i riscontri delle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Direttiva esplicativa del Presidente del Consiglio di Stato sul processo amministrativo

20 Mar 2020
20 Marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi ha emanato una direttiva rivolta ad assicurare un’applicazione omogenea della normativa emergenziale introdotta dall’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha abrogato l’art. 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e ha introdotto nuove misure sul processo amministrativo, applicabili dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, e ulteriormente fino al 30 giugno 2020.

Direttiva esplicativa dl n 18 2020_signed

La giustizia amministrativa in quarantena con stato confusionale

20 Mar 2020
20 Marzo 2020

L’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per fronteggiare l'emergenza  sanitaria, ha introdotto una articolata e confusa serie di disposizioni provvisorie in materia di processo amministrativo (fatta perlopiù di sospensione di termini e di udienze e di rinvii).

In primo grado, davanti ai TAR, ordinariamente (nel sistema normale del codice processuale già in vigore, intendo, non adesso che c'è l'emergenza) le sospensive e i meriti vengono decisi da un collegio di tre magistrati; in appello, davanti al Consiglio di Stato, da collegi di cinque magistrati; gli avvocati possono partecipare alle udienze e parlare.

L'emergenza sanitaria adesso, però, esige che le persone non si spostino e non si incontrino e che, quindi, gli avvocati non possano partecipare alle udienze con i magistrati, ma anche che gli stessi magistrati non si incontrino tra di loro per formare i collegi giudicanti.  

Tuttavia i cittadini hanno diritto, entro certi limiti, di ottenere risposte dal giudice amministrativo, se non per le decisioni nel merito, che possono aspettare (del resto a questo siamo abituati, come se fosse una situazione normale aspettare una sentenza anche per  10 o 15 anni), almeno per le decisioni cautelari (alias "sospensive").

C'è un altro diritto fondamentale che deve essere garantito, quello di difesa.

Ricordiamo che l'art. 24 della Costituzione afferma solennemente che: "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Quindi è necessario che gli avvocati siano messi in grado di dialogare con i magistrati in qualche modo e questo modo non necessariamente deve essere la presenza fisica in una udienza.

Il decreto legge 18/2020 ha disposto in modo sbrigativo quello che al Governo è potuto venuto in mente  e ieri il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi ha sentito la necessità di emanare una nota interpretativa (basta leggerla per capire in quale ginepraio siamo finiti).

Tanto perchè capiamo come funzionano le cose in questo paese, il Presidente ha correttamente precisato che le sue note "sono rivolte ad assicurare un’applicazione omogenea della normativa emergenziale... senza in alcun modo voler incidere sull’interpretazione e l’applicazione delle norme processuali da parte dei singoli magistrati e dei collegi giudicanti".

Se vogliamo volgarizzare il concetto, la confusione regna sovrana.

Io ho alcune opinioni personali su come si potrebbe fare perchè le cose funzionassero in modo più razionale: anche se non hanno alcun valore, ve le dico lo stesso, visto che siamo qui a aspettare che l'epidemia passi.

Per esempio, i ricorsi (sia in sede cautelare, sia di merito), perlomeno in primo grado davanti al TAR,  potrebbero essere decisi da un giudice monocratico, invece che da un collegio, e il dialogo con i difensori potrebbe essere effettuato nel modo più semplice del mondo: il giudice legge le carte, comunica ai difensori per email che, sulla base di quello che ha letto, intende accogliere o respingere la domanda, precisando succintamente perchè si è orientato così, e assegnando loro un breve termine per segnalare eventuali errori o incomprensioni, fatti nuovi, novità normativa o giurisprudenziali o altre indicazioni rilevanti ai fini della decisione. E poi decide definitivamente.

Se fosse una legge a imporre questo modus procedendi, sarebbe evidentemente superata la tradizionale obiezione secondo la quale il giudice non potrebbe anticipare alle parti la sua decisione, per non essere ricusabile, ai sensi dell'articolo 52 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo, ai sensi dell'articolo 18 del codice del processo amministrativo.

A me l'idea non sembra falotica: come faccio a difendere il mio cliente in ogni stato del procedimento (lo stato indica le fasi del processo all'interno di un grado, vale a dire il primo grado o appello) se non sono in grado di capire come la pensa il giudice e cosa ha in mente di decidere?

In ogni caso è solo una idea, tra le tante.

Dario Meneguzzo - avvocato

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