Disparità di trattamento nelle previsioni urbanistiche
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto chiarimenti su questa figura sintomatica di eccesso di potere.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto chiarimenti su questa figura sintomatica di eccesso di potere.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. ricorda che i poteri della pianificazione urbanistica implicano anche la possibilità di modificare in senso peggiorativo la pregressa destinazione urbanistica dell’area.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto rileva che nella fase prodromica all’adozione del P.I., i soggetti che vengono interessati non sono tanto i singoli privati, ma le varie associazioni economiche e sociali, gli altri enti territoriali e le altre PP.AA. in quanto titolari di interessi diffusi; l’interlocuzione con i privati come portatori del loro singolo interesse avviene successivamente all’adozione del Piano.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. rimarca che le scelte urbanistiche, in assenza di un affidamento in capo al privato da tutelare, non necessita di una particolare motivazione, essendo ampliamente discrezionali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
In un post del 04.04.2023, segnalavo il dubbio interpretativo sulla qualificazione da darsi al silenzio del Comune di fronte alla SCIA in sanatoria presentata dal privato ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 (e della voce 41 della tabella allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222).
In estrema sintesi, parte della giurisprudenza (tra cui il TAR Veneto) lo qualifica come silenzio-diniego, per analogia con l’art. 36 T.U. edilizia; altra parte della giurisprudenza lo considera silenzio-assenso, in virtù della norma generale ex art. 20 l. 241/1990.
Il dott. ing. Mauro Federici, che ringrazio, ha segnalato una sentenza del Consiglio di Stato in cui si adotta una terza via, quella del silenzio-inadempimento, stante la necessità che il procedimento contempli l’intervento del RUP per la quantificazione della somma dovuta.
Il silenzio-inadempimento comporta la necessità di ricorrere al TAR affinchè ordini al Comune di provvedere, in quanto in nessun modo il silenzio-inadempimento può valere come accoglimento della SCIA in sanatoria e l'intervento edilizio rimane abusivo e non sanato.
La questione non è di poco momento, perché condiziona il carattere satisfattivo o no per il privato istante dell’inerzia comunale e, quindi, la necessità o no di proporre un’azione giudiziaria e quale essa debba essere.
Si consiglia vivamente a coloro i quali intendono presentare una SCIA in sanatoria di richiedere ai Comuni una risposta espressa, così da rimuovere l’incertezza giuridica.
Specularmente, si auspica che i Comuni esprimano tale risposta espressa alle SCIA in sanatoria, fosse anche una presa d’atto del provvedimento tacito che ritengano si sia formato, così da semplificare le cose per i cittadini.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Sul Bur n. 50 del 07/04/2023 (Codice interno: 499357) è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 21 marzo 2023, recante "Aggiornamento della disciplina regionale in materia di governo del territorio e paesaggio. Determinazioni".
Il provvedimento incarica il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di porre in essere tutti gli atti necessari per avviare la sistematizzazione e il rinnovamento del complesso insieme di disposizioni regionali aventi implicazioni dirette o indirette sulla disciplina e sulla pianificazione dell’uso dei suoli, finalizzati alla predisposizione di una proposta di testo normativo di aggiornamento della suddetta normativa.
Post di Daniele Iselle
Nel caso di specie, un’impresa otteneva un PdC per la demolizione di un capannone esistente e la successiva nuova costruzione di edificio familiare residenziale.
I vicini lamentavano la violazione dell’art. 8 d.m. 1444/1968 sui limiti delle altezze, con riferimento a costruzioni collocate fino a circa 200 metri dall’erigendo edificio, pari a 14 metri di altezza.
L’impresa obiettava che si sarebbero dovuti prendere a riferimento solo gli edifici confinanti.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, allorquando la disciplina edilizia di riferimento individui l’altezza massima delle nuove costruzioni in relazione a quella degli edifici circostanti, deve aversi riguardo non solo ai manufatti preesistenti confinanti, ma anche alle edificazioni che si trovano in un rapporto di ragionevole prossimità con il sedime oggetto del titolo edilizio, con il limite che il giudizio di comparazione non può estendersi all’intera zona o fascia territoriale o comparto nel cui ambito il sedime è ubicato.
Post di Daniele Iselle
Il Consiglio di Stato, interpretando le norme sulla distanza tra pareti finestrate ex art. 9 d.m. 1444/1968, ha affermato che le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare, perpendicolare ed ortogonale, in quanto lo scopo perseguito dal legislatore è quello di evitare le intercapedini dannose.
E' necessario evidenziare, peraltro, che sul punto le idee dei tribunali oscillano e che adesso bisogna tenere conto anche del RET.
Post di Daniele Iselle
Si segnala che nel B.U.R. Veneto n. 47 del 04.04.2023, è stata pubblicata la D.G.R.V. n. 312 del 21.03.2023, rubricata “Attività del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra". Documento metodologico di ausilio per l'individuazione delle aree agricole di pregio”.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=499365
Post di Daniele Iselle
L’art. 45 l.r. Veneto 11/2004 disciplina due vincoli per gli interventi in zona agricola.
Il primo, di cui al comma 1, consiste in un vincolo di non edificazione trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari (e, quindi, da farsi con atto notarile).
Tale disposizione riprende l’abrogato art. 8 l.r. Veneto 24/1985, che parlava di un “vincolo di «non edificazione», trascritto preso la conservatoria dei registri immobiliari”.
Il secondo, di cui all’art. 45, co. 4 l.r. Veneto 11/2004, appare strutturato in maniera diversa, tale da non richiedere l’atto notarile.
Il comma 4 cit. afferma: “Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d’uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI)”.
Non c’è alcun riferimento alla trascrizione nei registri immobiliari, che invece era espressamente richiesta dall’abrogato art. 3, co. 1, n. 2 l.r. Veneto 24/1985: “L’edificazione di case di abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni: … 2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d’uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico”.
L’intenzione del legislatore veneto sembra essere stata quella di rimuovere il requisito della trascrizione e, quindi, del previo atto notarile.
Tanto è vero che la D.G.R.V. 3178/2004 (contenente gli atti di indirizzo della Giunta ai sensi dell’art. 50 l.r. Veneto 11/2004) recita: “Il vincolo di destinazione d’uso sorge all’atto del rilascio del permesso di costruire e viene iscritto in un registro fondiario, appositamente predisposto e aggiornato dal Comune e inserito nel PI in appendice ai documenti di cui all’articolo 17 comma 5” (cfr. Allegato A, pag. 170).
Ancora una volta nessun riferimento alla trascrizione, che invece è espressamente contemplata per il vincolo di non edificazione: “La legge regionale inoltre prevede che all'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo, venga istituito - a cura del richiedente - sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari” (cfr. ibidem).
Conclusivamente, si può sostenere che il vincolo di destinazione d’uso per interventi in zona agricola ex art. 45, co. 4 l.r. Veneto 11/2004, anche alla luce della D.G.R.V. 3178/2004, non richieda la trascrizione nei registri fondiari e, pertanto, non debba necessariamente rivestire la forma di atto notarile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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