La realizzazione di servizi igienici mediante una mera redistribuzione delle superfici interne: manutenzione straordinaria o ristrutturazione?

15 Mag 2024
15 Maggio 2024

Il TAR Veneto ha affermato che quando l’opera prevede una diversa distribuzione della superficie interna dei locali, la realizzazione di tramezzi e divisori nuovi nonché di nuovi servizi igienici e ripostigli non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, bensì una manutenzione straordinaria. Infatti, in materia edilizia, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, la cui mancanza è sanzionata pecuniariamente e non con l’ordine di demolizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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6 replies
  1. Anonimo says:

    art. 17 c. 4 – dpr 380/2001

    4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) (ora il riferimento corretto dovrebbe essere all’art. 3, comma 1, lettera b) e all’art. 6-bis – n.d.r.), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
    (comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014)

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  2. Pier Antonio Dal Brun says:

    Nel caso di “diversa distribuzione della superficie interna dei locali, la realizzazione di tramezzi e divisori nuovi nonché di nuovi servizi igienici e ripostigli non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, ma un’ipotesi di manutenzione straordinaria” va richiesto il pagamento del contributo sul costo di costruzione?

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    • avv. Alberto Antico says:

      Il costo di costruzione appare non dovuto.
      La sent. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 07.04.2016, n. 1769 afferma che il costo di costruzione è dovuto solo per interventi soggetti a PdC (anche in via alternativa) che aumentino il carico urbanistico rispetto alla situazione precedente: “L’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, al primo comma, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.
      Presupposto per la debenza del costo di costruzione è che l’intervento rientri nell’ambito di quelli per i quali l’art. 10 del medesimo del D.P.R. n. 380/2001 prevede il titolo abilitativo del permesso di costruire.

      Significativi dell’esattezza di tale interpretazione si rivelano il comma 5 dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, che assoggetta al pagamento del costo di costruzione gli interventi effettuati con d.i.a. solo nel caso in cui questa sia sostitutiva del permesso di costruire nelle ipotesi previste nel comma 3, tra le quali si trova l’ipotesi degli interventi di ristrutturazione assoggettati al regime del permesso di costruire ai sensi del già indicato art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001.
      3.1) Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che per le opere di ristrutturazione edilizia (soggette al regime del permesso di costruire), il pagamento degli concessori è dovuto solo nel caso in cui l’intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico (Cons. Stato Sez. IV, 29-10-2015, n. 4950; Cons. di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2004, n. 2611).

      Nel caso specie, gli interventi di cui si discute, anche a voler ammettere, come sostiene il Comune, che potessero rientrare nelle opere di ristrutturazione, non sarebbero comunque da ricomprendere tra quegli interventi che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001, richiedevano il permesso di costruire o, in alternativa, la d.i.a. cosiddetta sostitutiva.

      Le modifiche della disposizione interna degli ambienti, il rifacimento di pavimenti e controsoffitti, così come l’adeguamento o la realizzazione di impianti igienico sanitari privati, idraulici o elettrici, non comportano infatti, come previsto da quest’ultimo articolo, la necessità del permesso di costruire, mancando la configurazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti” o “mutamenti della destinazione d’uso” (peraltro rilevanti solo se relativi a immobili compresi nelle zone omogenee A) o “modificazioni della sagoma” (peraltro solo sugli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

      Gli oneri concessori richiesti non risultavano, pertanto dovuti, per due ragioni, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente; ovverosia perchè le opere poste in essere non rientrano nel regime abilitativo del permesso di costruire e in quanto le stesse non hanno comportato l’aumento del carico urbanistico.”.

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  3. Anonimo says:

    Buongiorno, in questo caso va pagato il contributo sul costo di costruzione?

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  4. Anonimo says:

    “…..La cui mancanza………”, immagino sia riferita al fatto della mancata comunicazione di inizio lavori asseverata-

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