24 Maggio 2022
Secondo il TAR Veneto, è sufficiente una comunicazione mediante posta elettronica ordinaria a rendere conoscibile al privato un’ordinanza sindacale, in quanto in tal modo il provvedimento amministrativo entra nella sfera di riconoscibilità del soggetto. L’art. 21-bis della l. n. 241/1990, infatti, richiede la notifica dell’atto solo nelle ipotesi di irreperibilità del privato.
Peraltro, nel caso di specie, l’ordinanza risultava non solo conoscibile ma anche concretamente conosciuta, considerato che il privato ne aveva chiesto l’annullamento in autotutela.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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