Principio del ne bis in idem e processo amministrativo
Il TAR Veneto ricorda che il principio del ne bis in idem si applica anche nel processo amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che il principio del ne bis in idem si applica anche nel processo amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il SAP in variante è disciplinato dall'articolo 8 del d.p.r. 160/2010 e nel Veneto anche dall'articolo 4 L.R. 55/12.
Il TAR chiarisce che la ricognizione delle aree disponibili non deve essere necessariamente fatta prima della indizione della conferenza di servizi e non è neanche importante che la ricognizione venga effettuata dal SUAP (può farla anche l'ufficio urbanistica del Comune, se poi il SUAP la condivide).
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto ricorda che nel SUAP in variante l’obbligo per l’Amministrazione di valutare la mancanza di altre aree disponibili e di soluzioni alternative nel caso di ampliamento di attività esistenti deve ritenersi attenuato o addirittura superfluo, perché la specifica tipologia di progetto presentata comporta che l’ampliamento non possa che essere realizzato in stabile e diretto collegamento con l’insediamento principale da ampliare.
Post di Daniele Iselle
Il Tribunale di Vicenza, in conseguenza dell’ultrattività del contratto di gestione/concessione delle reti del gas dopo la scadenza naturale dello stesso, ha ritenuto fondata la domanda del Comune di ottenere dal gestore i canoni concessori anche per il periodo successivo alla scadenza medesima, in aggiunta all’importo versato una tantum e fino alla selezione di un nuovo gestore tramite gara pubblica.
Tale conclusione deriva dal combinato disposto dell’art. 14 co. 7 D. Lgs. n. 164/2000 e dell’art. 1 comma 453 della L. n. 232/2016 contenente una normativa di interpretazione autentica sull’ultrattività dei contratti in essere in attesa della nuova gara d’ambito.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il T.A.R. Trento si sofferma sulla distinzione intercorrente tra la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto afferma che il Comune gode di ampia potestà pianificatoria anche in sede di SUAP, anche se potrebbe introdurre negli strumenti pianificatori limiti sostanziali a quello che si può fare tramite il SUAP (limiti che, peraltro, potrebbero poi venire contestati).
Infatti, l’art. 13, comma 1, lett. n) L.R. 11/2004 prevede tra i contenuti del PAT anche i “criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni” che il Comune definisce “in relazione alle specificità territoriali”.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto afferma che, secondo condivisibile giurisprudenza, questo provvedimento non ha carattere decisorio.
Post di Daniele Iselle
Applicando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 dicembre 2021, n. 22, il TAR Veneto ha riconosciuto l'interesse del confinante di impugnare una variante SUAP riguardante l'ampliamento di uno stabilimento industriale classificato come industria insalubre di I classe, avente rilevanti dimensioni (l’altezza dell’edificio è pari a 11,40 metri), distante attualmente dall’abitazione dei ricorrenti 125 metri e che andrà a collocarsi alla distanza di soli 50 metri.
Post di Daniele Iselle
Il TAR precisa che, se le parti non hanno costituito un soggetto autonomo, munito di personalità giuridica, la legittimazione processuale spetta al Comune e non al SUAP.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso principale perchè aveva per oggetto un atto privo di contenuto decisorio, ha convertito il ricorso per motivi aggiunti avverso atti successivi in un autonomo ricorso principale, perchè esso era munito di procura speciale alle liti ed era stato notificato alle parti resistenti, sia presso i difensori costituiti, che personalmente presso le rispettive sedi legali entro il termine di legge.
Ma quale fine avrebbe fatto se non avesse avuto queste caratteristiche? La sentenza non lo precisa.
Post di Daniele Iselle.
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