Sulla pianificazione urbanistica
Il T.A.R. ricorda i forti poteri discrezionali che reggono la pianificazione urbanistica dei Comuni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda i forti poteri discrezionali che reggono la pianificazione urbanistica dei Comuni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Bari ricorda che il silenzio-assenso sulle domande di PdC si forma esclusivamente se l’istanza è completa e conforme alla legge e agli strumenti urbanistici.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto precisa che la possibilità di costruire la casa per il custode in una zona D produttiva non significa che in quella zona sia ammessa anche la destinazione residenziale, ma significa che la residenza del custode è una possibilità eccezionale, strettamente dipendente dal fatto che esista una attività produttiva in funzione.
Di conseguenza, se la attività produttiva è dismessa, non può essere consentito l'ampliamento della casa del custode (neppure se il PRG preveda una volumetria massima per la casa del custode, che non sia stata ancora consumata).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R., con riferimento alla bonifica dei siti inquinati, ricorda la distinzione tra misure sanzionatorie-ripristinatorie – che presuppongono l’accertamento, da parte della P.A. della colpa del soggetto responsabile - e quelle precauzionali che devono essere poste in essere anche dal proprietario incolpevole.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Una sentenza del Tribunale di Vicenza afferma che i piani particolareggiati con previsoni planivolumetriche possono derogare alla distanza di 3 metri di cui all'art. 873 c.c., in applicazione (analogica?) dell’art. 9, ultimo comma, del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n.1444, il quale stabilisce che “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche” .
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. Brescia, con dovizia di ragionamenti giuridici, ricorda gli approdi giurisprudenziali in materia di inibitoria/annullamento della DIA illegittima e di come si coordina la c.d. autotutela decisoria con l’affidamento del privato. Nella stessa sentenza il Collegio conferma che anche le opere soggette a DIA, se in contrasto con lo strumento urbanistico, devono essere demolite, non essendo sufficiente e legittimo applicare la mera sanzione pecuniaria, rinvenendo nell’art. 37, c. 6 del D.P.R. n. 380/2001 la fonte legislativa di quest’obbligo: “La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ha annullato il giudizio (negativo) di anomalia svolto dalla stazione appaltante perché, a fronte del notevole ribasso percentuale offerto dalla prime tre ditte, l’Amministrazione non ha chiesto i chiarimenti opportuni ed analizzato con dovizia le giustificazioni fornite, al fine di escludere la presenza di un’offerta inattendibile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Campania, ponendosi in contrasto con le recenti sentenze del T.A.R. Veneto e con gli attuali approdi del Consiglio di Stato, sostiene che il termine per impugnare l’ammissione decorre dalla seduta pubblica in cui è presente il rappresentante della ditta ricorrente soltanto se, in quella sede, si ha contezza piena e completa dei vizi relativi all’illegittima ammissione altrui. In mancanza di ciò, il termine decorre dalla pubblicazione sul sito della stazione appaltante. In mancanza anche di questa pubblicazione obbligatoria, il termine per contestare le ammissioni altrui decorre dall’avvenuta aggiudicazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Al Consiglio di Stato si è svolta un'altra puntata di una vicenda di cui avevamo già parlato in data 31 agosto 2017, col post "Il giudicato civile vincola la P.A.".
Un soggetto ha ottenuto dal giudice civile una sentenza passata in giudicato, che ordina la demolizione parziale di un edificio del vicino, che viola le distanze ed è ubicato in una zona di vincolo paesaggistico.
Di fronte all'inerzia del convenuto soccombente, l'attore chiede al giudice dell'esecuzione civile l'esecuzione coattiva degli obblighi di fare. Il tribunale civile nomina un CTU, incaricandolo di domandare al comune un permesso di costruire e alla Soprintendenza l'autorizzazione paesaggistica.
Entrambi gli atti vengono negati, con motivazioni formalmente tecniche (incompatibilità col vincolo di quello che rimane dopo la demolizione e altre sfumature) , che però appaiono più che altro ostruzionismo (una sorta di solidarietà con un irascibile convenuto soccombente, per non ricevere da questo richieste di danni e denunce penali).
I dinieghi vengono impugnati davanti al TAR, il quale si libera della questione, dichiarando il difetto di giurisdizione, a favore del giudice civile. Il Consiglio di Stato riforma la sentenza e afferma la giurisdizione amministrativa, non senza avere chiaramente precisato che la P.A. non può impedire in alcun modo l'esecuzione della sentenza del giudice civile passata in giudicato (in questi casi il fascicolo viene rimandato in primo grado, al TAR).
La questione torna al TAR, il quale, incurante della sentenza del Consiglio di Stato, respinge la richiesta di sospensione dei dinieghi del titolo edilizio e della autorizzazione paesaggistica, con motivazioni vaghe.
In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato riforma con toni decisi le ordinanze del TAR e ordina finalmente che si proceda alla esecuzione della sentenza del giudice civile, precisando che l'ordinanza del Consiglio di Stato sostituisce i provvedimenti inopinatamente negati dalla P.A. (titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica).
L'ordinanza, quindi, non si limita a sospendere i dinieghi, ma sostituisce essa stessa i provvedimenti negati.
Post di Dario meneguzzo - avvocato
La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) , nell'introdurre i commi 97-bis, lettera b) e 97-quinquies) all'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. n. 99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n. 300) ha conseguentemente disposto numerose modifiche alla L. 890/1982, che disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
La nuova normativa di fatto eliminerà il monopolio di Poste Italiane sulle notificazioni.
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