Il T.A.R. ricorda che l’accesso agli atti permette di posticipare il termine per impugnare l’aggiudicazione solo se il documento pretermesso sia indispensabile per comprendere il contenuto dell’offerta del primo classificato-aggiudicatario, come già previsto dall’Ad. Pl. n. 12/2020.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dei principi di diritto affermati dall’Adunanza Plenaria, con la sent. n. 16/2020.
Devono essere distinte due ipotesi di esclusione del concorrente per falsità delle dichiarazioni rese nell’offerta ex art. 80, co. 5 d.lgs. 50/2016:
- l’attuale lett. c-bis richiede una valutazione discrezionale della Stazione appaltante sull’opportunità di escludere un concorrente che abbia commesso falsità nelle dichiarazioni finalizzate all’adozione dei provvedimenti di ammissione alla gara, selezione delle offerte e aggiudicazione;
- la lett. f-bis ha natura residuale rispetto alla lettera precedente (e in quanto tale, di difficile applicazione) e prevede l’esclusione automatica del concorrente che abbia commesso altri tipi di falsità dichiarativa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che il creditore che agisca per il risarcimento del danno contrattuale deve provare: 1) la fonte negoziale o legale del suo diritto; 2) il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte; 3) il danno sofferto; 4) il nesso eziologico tra la condotta inadempiente e il danno. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, il Comune intentava innanzi al TAR un’azione risarcitoria del danno contrattuale nei confronti del privato, per inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione attuativa di un PIRUEA.
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Nel caso di specie, una società impugnava con richiesta di sospensiva l’ordinanza di demolizione avente ad oggetto il suo impianto di acquacoltura. Il TAR Veneto respingeva l’istanza cautelare. La società allora chiedeva al Comune la concessione di una proroga per l’ottemperanza della demolizione, al fine di completare il ciclo produttivo in corso e così evitare la perdita dell’intera produzione annuale. Il Comune denegava l’istanza, sulla sola base del rigetto cautelare del TAR. La società avanzava separato ricorso.
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso: il rigetto della sospensiva dell’ordinanza di demolizione non poteva precluderne la proroga del termine, anzi era l’indefettibile presupposto logico della relativa richiesta, poiché la proroga non avrebbe avuto alcuna utilità se l’ordinanza di demolizione fosse stata sospesa giudizialmente.
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E' stata pubblicata sul Bur n. 135 del 12 ottobre 2021 la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1306 del 28 settembre 2021, riguardante la competenza a emettere il parere tecnico regionale sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI).
Ai sensi delle norme di attuazione dei PAI, infatti,la Regione deve esprimere un parere tecnico sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica. Fino ad ora tale parere è stato reso con DGR a meno che non si trattasse di situazioni di limitata entità in cui il provvedimento era espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo. Per semplificare la procedura istruttoria la Regione ha stabilito che il parere tecnico venga espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo.
Sul Bur n. 135 del 12 ottobre 2021 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1307 del 28 settembre 2021, recante: "Ridefinizione della composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933".
Il T.A.R. Milano spiega perché anche il proprietario non autore dell’abuso può essere destinatario dell’ordine di acquisizione dell’opera abusiva e dell’area in cui essa sorge, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, allorquando non sia completamente estraneo all’abuso nei termini delineati dalla giurisprudenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, con riferimento al P.R.G., ai P.U.A. o ad altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (es. le norme di zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo), che devono essere immediatamente impugnate; b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle N.T.A. o nel regolamento edilizio, le quali dovranno essere impugnate unitamente all’atto applicativo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha chiarito la differenza tra consorzio di imprese artigiane (art. 45, co. 2, lett. b, II parte d.lgs. 50/2016) e consorzio stabile (di cui alla successiva lett. c): questo secondo istituto si caratterizza, tra gli altri elementi, per la presenza di un’autonoma struttura di impresa, distinta da quella delle consorziate e che sia in grado di eseguire anche in proprio le prestazioni previste nel contratto.
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Il TAR Veneto ha annullato un PdC con Piano Casa approvato dal Dirigente comunale che era anche cugino del progettista del privato istante, per violazione della norma sul conflitto di interessi ex art. 6-bis l. 241/1990, letta alla luce dell’art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e con la precisazione che l'incompatibilità vale per tutti i parenti e non solo per quelli entro il secondo grado (limite che vale solo per gli affini).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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