Decreto semplificazioni: Il contributo straordinario per i cambi d’uso in deroga non è più dovuto?

03 Ago 2020
3 Agosto 2020

Il geometra Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, ci segnala il Dossier elaborato dall'ufficio studi del Senato ai fini della conversione in legge del decreto legge  16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

L’articolo 10, comma 1, reca una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) volte a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Il comma 1, lettera g), apporta una modifica puntuale alla lettera d-ter) del comma 4, dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, recante la disciplina del contributo per il rilascio del permesso di costruire, finalizzata ad escludere il cambio di destinazione d’uso dai fattori determinativi del maggior valore generato dall’intervento edilizio di cui si debba tener conto ai fini della determinazione del contributo straordinario.
 .
.
.
1 reply
  1. Anonimo says:

    Riporto nel merito cosa prevede la DAL della Regione Emilia Romagna, che già aveva affrontato il tema:

    *Non si comprende la previsione nel testo statale del cambio d’uso quale presupposto di tale componente del CdC, in quanto:
    • il cambio d’uso non configura, di per sé, una situazione di vantaggio aggiuntiva riconosciuta al soggetto (plusvalenza) ma l’esercizio di una delle facoltà già previste dal piano vigente;
    • in tale ipotesi si avrebbe una sostanziale equivalenza (e quindi sovrapposizione) del CS con il QCC che trova il suo presupposto nell’aumento di valore del bene a seguito dell’intervento in quanto tale (vedi oltre)

    Pertanto, la DAL ha chiarito che il presupposto del CS non è il cambio d’uso in quanto tale, bensì la variante specifica o il permesso in deroga che ammettano un uso aggiuntivo, precedentemente non consentito.

    geom. giglio

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC