1.
Il cambio d’uso non rileva, si ma solo tra tra quelli “considerati ammissibili dal piano urbanistico generale”.
2.
Il “non” del seguente punto è proprio fuori luogo e sembra inserito proprio per fare confusione; avrebbe avuto senso solo stralciando “anche” e spero che in conversione qualcuno se ne accorga:
“1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti.”
Ad ogni modo quanto accanimento per una semplice norma di civiltà oltre che di igiene e qualità edilizia e urbana, ovvero rispettare dieci metri tra pareti finestrate nel caso di interventi diretti. E se demolisci ed hai lo spazio sufficiente, perchè non rispettare una norma igienico-sanitaria?
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1.
Il cambio d’uso non rileva, si ma solo tra tra quelli “considerati ammissibili dal piano urbanistico generale”.
2.
Il “non” del seguente punto è proprio fuori luogo e sembra inserito proprio per fare confusione; avrebbe avuto senso solo stralciando “anche” e spero che in conversione qualcuno se ne accorga:
“1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti.”
Ad ogni modo quanto accanimento per una semplice norma di civiltà oltre che di igiene e qualità edilizia e urbana, ovvero rispettare dieci metri tra pareti finestrate nel caso di interventi diretti. E se demolisci ed hai lo spazio sufficiente, perchè non rispettare una norma igienico-sanitaria?
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