Nomina direttore sanitario e giurisdizione
Il T.A.R. conferma che, di regola, le controversie attinenti alla nomina di un direttore sanitario spettano al Giudice ordinario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. conferma che, di regola, le controversie attinenti alla nomina di un direttore sanitario spettano al Giudice ordinario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R., pur dando atto dei contrasti giurisprudenziali in essere, afferma che le controversie attinenti alla nomina dei direttori sanitarie sono attratte dalla giurisdizione ordinaria, perché non sono delle vere e proprie procedure concorsuali selettive, quanto una la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ricorda che, per la giurisprudenza, i casi di affidamento cd. qualificato del privato, che comportano un maggior onere motivazionale in capo all’Amministrazione nelle proprie scelte urbanistiche, sono limitati alle convenzioni di lottizzazione, agli accordi di diritto privato tra Comune e soggetti, e alle sentenze di annullamento dei dinieghi o del silenzio-rifiuto della P.A. sulle domande di concessione. Altre ipotesi non sono ammesse, e pertanto devono essere qualificate come meri affidamenti di fatto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione dell’art. 93, co. 1 d.lgs. 259/2003, secondo cui le P.A., le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
La questione è stata talmente controversa da richiedere una norma di interpretazione autentica, ovvero l’art. 12, co. 3 d.lgs. 33/2016, al fine di ribadire il principio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. Milano da atto dei contrasti giurisprudenziali tutt’ora sussistenti circa il termine per proporre un ricorso amministrativo avverso l’aggiudicazione di cui non si ha piena contezza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Stato ha spiegato i requisiti di tale nozione e, all’esito, ha negato che rientrasse nella fattispecie la procedura di gara bandita per la stipula di un contratto di copertura assicurativa degli infortuni del personale volontario.
La circostanza è rilevante, poiché i servizi di natura intellettuale non devono osservare l’obbligo ex art. 95, co. 10 d.lgs. 50/2016 di separata indicazione degli oneri di sicurezza.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
In un ricorso in materia di appalti, l’Amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale, poiché la ricorrente aveva presentato un’offerta anomala che avrebbe dovuto essere sottoposta a giudizio di congruità , perciò difetterebbe l’interesse a ricorrere.
In grado di appello, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’eccezione infondata, poiché il G.A. non può esprimersi sull’eventuale verifica di anomalia dell’offerta che la Stazione appaltante avrebbe potuto fare e non ha fatto; inoltre, in ogni caso, nel contenzioso appalti vi è una peculiare disciplina dell’interesse all’esame del ricorso, anche grazie alle influenze del diritto dell’UE.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in linea generale, la violazione dell’obbligo in parola comporta per il concorrente l’esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di soccorso istruttorio e senza che rilevi la loro presunta esiguità a paragone del valore complessivo dell’appalto.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’UE, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, è possibile concedere il soccorso istruttorio per sanare la mancanza.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
Il TAR Milano ha censurato plurime clausole del bando di gara con cui un Comune voleva affidare un incarico legale e, segnatamente:
- era richiesto a pena di esclusione che gli avvocati avessero già avuto tra i propri clienti una P.A., ma tale clausola è discriminatoria e irragionevole;
- non erano predeterminate le prestazioni professionali richieste, il che ha impedito di formulare un’offerta ponderata;
- era fissato un compenso fisso indipendentemente dal numero di conteziosi patrocinati, in violazione della legge professionale forense e della legge sull’equo compenso;
- era assegnato un punteggio maggiore agli avvocati che in passato avessero vinto alcune cause in favore di una P.A., ma ciò si pone in contrasto con la legge professionale forense e con la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato della prestazione dell’avvocato.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
Un Comune bandiva una gara per la rimozione di rifiuti, alcuni in amianto, abbandonati in un fondo. Nel bando di gara, era inserita una clausola a pena di esclusione del concorrente, che poneva l’obbligo di presentare una dichiarazione di disponibilità del titolare dell’impianto autorizzato a ricevere e smaltire tutti i materiali contaminati da amianto per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
In sede di parere precontenzioso, l’ANAC ha ritenuto questa clausola illegittima ex art. 100, co. 2 d.lgs. 50/2016: infatti, tale norma prevede che in sede di offerta agli operatori economici possa essere chiesto semplicemente di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risultino aggiudicatari.
Nel caso di specie, la dichiarazione pretesa dal bando equivale ad escludere dalla gara tutti gli operatori economici che non siano già titolari di idoneo impianto, o che non abbiano stipulato un accordo in tal senso con i gestori dell’impianto stesso, così trasformando un requisito di esecuzione in un requisito di partecipazione.
Non bastasse, tale clausola ha effetti distorsivi per la concorrenza, giacché ben prima della gara i concorrenti dovrebbero contendersi la disponibilità dei pochi impianti autorizzati a prescindere dall’effettiva necessità , che sorgerebbe solo in caso di aggiudicazione, quando in realtà lo stesso impianto potrebbe servire il diverso aggiudicatario che venisse selezionato.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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