17 Marzo 2016
L'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede la demolizione delle opere abusive realizzate in aree inedificabili o in contrasto con gli strumenti urbanistici.
Il comma prosegue stabilendo che: "Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa".
Il TAR esclude che la comunicazione alle amministrazioni competenti debba precedere l'ordine di demolizione e ritiene che rilevi solo in fase di esecuzione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Read more →
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