Cosa vuol dire che la distanza tra costruzioni di cui all’art. 873 c.c. si misura in modo lineare
Pubblichiamo il link a un interessante articolo che commenta una sentenza della Corte di Cassazione
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Il TAR Veneto ha affermato che la destinazione d’uso deve essere desunta non dall’uso di fatto, per quanto risalente nel tempo, bensì da un provvedimento valido ed efficace.
Nel caso di specie, alcuni immobili usati da decenni come magazzini, a un certo punto persino frazionati, risultavano ancora a destinazione d’uso residenziale. Di conseguenza, la ristrutturazione edilizia che l’impresa avrebbe voluto ivi realizzare necessitava non di una mera SCIA, ma di un PdC in sanatoria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 146, co. 6 Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004): vi deve essere una distinzione formale di uffici – e non solo di attività – tra l’ufficio comunale a presidio della tutela paesaggistica e quello incaricato di decidere le pratiche urbanistico-edilizie.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 11 T.U. edilizia: il privato che presenti istanza per ottenere un titolo edilizio deve allegare il titolo che lo rende proprietario o comunque legittimato a costruire. Se ciò avviene, la P.A. non deve compiere approfondite ricerche sull’esistenza di limiti al diritto di proprietà, ove essi non siano stati evidenziati nel corso dell’istruttoria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
In una recente sentenza, il TAR Veneto ha evidenziato che la motivazione di un diniego di sanatoria di un immobile abusivo non può limitarsi a porre come proprio fondamento la mancanza di conformità delle opere abusive allo strumento urbanistico. Questo è infatti il presupposto per cui la sanatoria medesima viene richiesta, e pertanto la relativa motivazione fondata solamente su questa deve essere dichiarata insufficiente e, quindi, illegittima.
Eventuali successive integrazioni sollevate solamente in sede di giudizio e comunque non desumibili dal provvedimento sono da considerarsi postume e, pertanto, inammissibili.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il TAR Veneto si è di recente soffermato sulla notifica, al soggetto espropriando, della delibera di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica che comporti la dichiarazione di pubblica utilità.
Il Giudice ha ribadito che è necessaria la notificazione individuale dell’atto, non essendo rilevante la conoscenza acquisita aliunde del provvedimento.
Ne deriva che la P.A. deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per aver portato a conoscenza del soggetto da espropriare il provvedimento amministrativo.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il TAR Veneto, in modo coinciso ma chiaro, ha ribadito quale sia la linea di demarcazione tra il c.d. divieto di motivazione successiva o postuma mediante atti processuali, e la normale attività difensiva.
In particolare, il Giudice ha sottolineato come la motivazione c.d. postuma venga integrata quando in giudizio vengano esposte ragioni ulteriori a giustificazione della decisione assunta dall’Ente nel provvedimento impugnato. Al contrario, la normale e legittima attività difensiva si esplica con la narrazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto già contenute nel provvedimento, che la difesa della P.A. provvede a esplicitare per maggiore comprensione e convincimento del giudice.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Lo ha affermato il TAR Veneto: infatti, ai sensi degli artt. 27 e 35 l. 865/1971, l’integrale copertura dei costi di attuazione del P.I.P. è garantita non rendendo i concessionari debitori degli espropriati al posto della P.A., ma attraverso l’adeguamento della clausola del prezzo previsto nelle convenzioni stipulate tra Comune e cessionari/concessionari, cui i privati restano estranei.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Piemonte si è di recente espresso in merito al valore che assume un irrituale preavviso di rigetto nell’ambito di un’istanza di SCIA, qualora il preavviso (e la contestuale richiesta di documenti integrativi) sia nel termine di 60 giorni, e la successiva inibitoria sia posteriore.
Seppur non rientrante nel procedimento amministrativo relativo alla SCIA, il Giudice ha ritenuto che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento (melius: i motivi di possibile inibitoria della SCIA) renda comunque edotto il privato dell’inesistenza dei presupposti dell’istanza medesima.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il TAR Veneto si è di recente espresso sulla motivazione che deve sottostare all’ordinanza di demolizione.
Per quanto non si tratti di attività discrezionale ma di mero accertamento di fatti, è comunque necessario che siano identificate le opere abusive e, nel caso di opere compiute in difformità dal titolo, le opere risultanti da progetto rispetto alle quali sussiste la difformità.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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