Il T.A.R. fa il punto sulla legislazione europea e nazionale in materia di trasporti pubblici non di linea nelle acque di navigazione interna.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Si segnala una sentenza del TAR Lazio sulle conseguenze del mancato pagamento del contributo di costruzione nel caso di DIA (SCIA).
Il Giudice Amministrativo ha ricordato che i presupposti affinché la DIA (SCIA) possa produrre effetti sono la sua completezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute; e poiché la norma di legge richiama l’obbligo per il soggetto del pagamento degli oneri per poter ottenere il provvedimento; a tale mancanza consegue il mancato perfezionamento della DIA medesima.
Peraltro, il TAR arriva anche ad affermare che non sussiste l’obbligo per la P.A. di esprimersi nel termine di legge, in virtù dell’inefficacia fin dall’origine della DIA (SCIA), e quindi dell’impossibilità che la medesima si perfezioni per silentium.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Una interessante sentenza del T.A.R. Friuli Venezia-Giulia esamina gli effetti della mancata partecipazione o dell’esclusione del promotore dalla gara per l’affidamento della concessione, indetta dall’amministrazione, ex art. 183 comma 15 del Codice dei contratti, sulla base della proposta presentata dal promotore.
In una precedente sentenza (T.A.R. Basilicata, I, Potenza, 27.07.2017, n. 534), peraltro riferita alla disciplina del precedente Codice dei contratti D. Lgs. 163/2016, era stato ritenuto che il promotore non perde il diritto di prelazione, nel caso in cui venga escluso dalla gara.
Altra decisione (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 13.02.2017, n. 88) aveva ritenuto invece necessaria l’effettiva partecipazione del promotore, ritenendo che l’effettivo confronto concorrenziale sia imposto dal principio comunitario di tutela della concorrenza.
Non risulta che sulla questione si sia già espresso il Consiglio di Stato.
Nella sentenza in commento il T.A.R. Friuli Venezia-Giulia ha ritenuto che la partecipazione del promotore alla gara ed il suo utile collocamento nella graduatoria costituisca “presupposto imprescindibile per poter esercitare il diritto di prelazione”.
A tale conclusione, osserva il T.A.R. Friuli Venezia-Giulia conducono i principi di matrice comunitaria che impongono di assicurare un effettivo confronto concorrenziale, a mezzo della presentazione da parte del promotore di un’offerta tecnica ed economica suscettibile di comparazione con le altre.
Diversamente, osserva la sentenza, si rischierebbe di avallare una lesione della corretta concorsualità e della par condicio, in quanto il promotore potrebbe limitarsi a “partecipare” alla gara a mezzo di un’offerta di mera forma, senza contribuire in maniera effettiva al confronto concorrenziale.
Ringraziamo l’avv. Gabriele Maso per la segnalazione.
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Il TAR Catania ha affermato che, in base al principio di autosufficienza, il ricorso introduttivo di un processo amministrativo, nonché gli eventuali motivi aggiunti, devono contenere l’esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda.
Nel caso di specie, il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione dedotti per relationem, ovvero con richiamo a quelli contenuti in un diverso atto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L'avvocato Sara Gobbato, Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea, di BM&A Studio legale associato, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sulla decisione dell'8 gennaio 2019 della Commissione Europea, riguardante gli aiuti di Stato e la tassazione delle Autorità di Sistema Portuale.
Il TAR Palermo ha affermato che, in merito, sussiste la giurisdizione del G.A., poiché tali delibere appartengono al procedimento amministrativo in cui si forma in capo al Comune la volontà di vendere detti immobili.
Tuttavia, il TAR ha precisato che la delibera a contrarre, così come l’eventuale revoca della stessa, non sono atti immediatamente lesivi, perciò non vi è interesse ad impugnarli.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto ricorda che l’avvalimento non può essere utilizzato per sopperire un requisito o una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta o per integrare/modificare in via postuma l’offerta.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR ricorda che l’art. 34, c. 2, D.P.R. 380/2001 è applicabile solo quando sia "oggettivamente impossibile" procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, per le sue conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio.
Non costituisce una impossibilità oggettiva la situazione in cui per demolire la parte difforme sia necessario intervenire anche sulla parte conforme, se questo non pregiudichi la stabilità dell'intero edificio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Secondo il T.A.R. Trento sì, nonostante vi siano dubbi in giurisprudenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Recentemente il TAR Liguria ha posto la propria attenzione sulle ipotesi dei “gravi illeciti professionali” citate dall’art. 80, co. 5 d.lgs. n. 50/2016: constatato che quelle espressamente elencate nell’articolo non sono che esempi, ha considerato quale ipotesi di illecito professionale anche la irrogazione di una penale ad una società, nell’ambito di un precedente contratto di appalto. E questo anche sulla scorta delle Linee Guida ANAC, per le quali la gravità dell’illecito può essere desunta proprio dall’obbligo di pagare una penale.
Il TAR continua quindi affermando che, posta la discrezionalità della Stazione Appaltante nella valutazione della gravità dell’illecito, questo non esclude l’obbligo dell’operatore economico di dichiarare le possibili ed eventuali cause di esclusione, ai fini di un corretto svolgimento della gara: e infatti tale mancata o falsa dichiarazione è essa sì automaticamente causa di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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