Il nuovo piano casa del Veneto
Pubblichiamo il testo del nuovo piano casa del Veneto approvato dal consiglio regionale
208a seduta - DLCR 014 - PDLR 402
Pubblichiamo il testo del nuovo piano casa del Veneto approvato dal consiglio regionale
208a seduta - DLCR 014 - PDLR 402
Una sentenza del TAR Veneto chiarisce che anche la sanatoria di cui all'articolo 97, comma 3, della l.r. veneta n. 61/1985 richiede il requisito della doppia conformità di cui all'articolo 36 del DPR 380/2001.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che, qualora l’appellante lamenti a ragione che il TAR in primo grado ha omesso di decidere una delle sue domande, ciò non costituisce motivo di annullamento con rinvio.
Perciò, la domanda non decisa in primo grado verrà scrutinata dal Giudice d’appello, sulla base delle sole allegazioni che il ricorrente aveva già offerto in prime cure.
Nel caso di specie, il privato aveva sollevato in primo grado una domanda risarcitoria avverso la P.A., non decisa dal TAR: tale domanda però era gravemente carente di argomenti a sostegno, perciò il Consiglio l’ha rigettata per mancato soddisfacimento dell’onere della prova, senza tener conto di quanto esposto per la prima volta in appello.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Piemonte si è di recente espresso su quale sia l’azione risarcitoria proponibile in sede di ottemperanza, anche sulla base di quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria nel 2017.
In particolare, ha ribadito che oggetto dell’azione proponibile ex art. 112, co. 3 c.p.a. è (anche) il danno che il privato vittorioso subisce in conseguenza dell’impossibilità, non imputabile alla P.A., di conseguire l’ottemperanza della sentenza, attraverso una conversione ex lege dell’esecuzione in forma specifica (ossia l’ottemperanza) in risarcimento per equivalente.
Peraltro, nel caso in cui l’azione risarcitoria sia proposta anche per altre voci di danno (quale può essere il danno derivante dall’emanazione del provvedimento illegittimo), la stessa non potrà essere discussa avanti al giudice dell’ottemperanza, ma sarà necessaria la trasposizione al rito ordinario.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato improcedibile la domanda con cui il privato, in grado di appello, mirava a riformare la compensazione delle spese decisa in primo grado: ciò perché il (parziale) accoglimento nel merito dell’appello pone in capo al Giudice di seconde cure il dovere di decidere la disciplina delle spese di giudizio del doppio grado.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto un’interpretazione degli “elementi essenziali” la cui mancanza dà luogo alla nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990.
Nel caso di specie, l’appellante ha provato a sollevato il vizio appena descritto, al fine di dare una nuova veste giuridica al vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e, in questo modo, aggirare il divieto dei nova in appello: il Consiglio ha però censurato tale strategia difensiva.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. ricorda i presupposti giuridico-fattuali che devono sussistere per annullare d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda da quando decorre il termine di trenta giorni per impugnare le illegittime ammissioni altrui.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso sottoposto al TAR Catania, il ricorrente ha eccepito che la memoria della P.A. resistente fosse stata depositata tardivamente.
Tuttavia, poiché l’udienza che dava luogo alla tardività è stata rinviata ad una data successiva, l’eccezione è stata rigettata: il TAR, infatti, ha rilevato che i termini devono essere computati rispetto all’udienza in cui effettivamente l’affare viene trattenuto in decisione (arg. ex art. 73 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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