Chi decide in merito al livello di urbanizzazione di un’area sottoposta a PUA?

23 Ago 2021
23 Agosto 2021

Non il Giudice Amministrativo, secondo quanto dichiarato dal TAR Veneto; e nemmeno il Comune in sede di rilascio del titolo edilizio.

La P.A. può scegliere se assoggettare un certo ambito all’obbligo di pianificazione attuativa, qualora la ritenga non sufficientemente urbanizzata, solamente nell’adeguata sede urbanistico-pianificatoria; in sede edilizia, deve attenersi alla disciplina del suo strumento urbanistico, pena la violazione dell’art. 9, co. 3 del T.U. Edilizia.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Certo – Se la P.A. sceglie di assoggettare un certo ambito all’obbligo di pianificazione attuativa, qualora la ritenga non sufficientemente urbanizzata, può farlo solamente nell’adeguata sede urbanistico-pianificatoria;
    anche se la norma dpr 380/2001 prevede anche all’art. 28-bis il permesso convenzionato , ripreso anche dalla lr 14/2019 –
    ed anche che le opere possono essere realizzate ai sensi dell’art. 12 comma 2.
    Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.

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  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    Piano casa e Pua: Mi sembra condivisibile l’argomentazione contenuta nella sentenza. Segnalo che, ora, con la legge regionale “cantiere veloce”, sarà il Consiglio comunale a valutare la derogabilità all’attuazione del Pua in caso di intervento in applicazione del “Piano casa – Veneto 2050” all’interno di un ambito sottoposto a Pua [ricordo sul punto l’intervento dell’avv. stefano bigolaro al seminario webinar organizzato da italiaius i primi giorni di luglio]. E devo dire che la norma contenuta nella legge regionale “canitiere veloce” mi sembra ragionevole e condivisibile in quanto riconduce a un atto di indirizzo politico – ovvero la deliberazione del Consiglio comunale – e appunto , correttamente, non meramente gestionale [che spetterebbe al dirigente] la valutazione di un profilo che è stato lo stesso Consiglio comunale ad esaminare, a suo tempo, prescrivendo l’obbligo del Pua in sede di adozione e approvazione del Piano degli interventi. A ciò aggiungo che condivido il ricorso al Consiglio comunale introdotto dalla l.r. 19/2021 per l’eventuale deroga all’obbligo del Pua, non solo in relazione ai profili relativi alla competenza, ma anche in relazione al merito. Nel senso che la deroga o meno dipenderà dal grado di urbanizzazione dell’area e dal tipo di intervento previsto ed essendo questi aspetti variabili e dipendenti da fattori non solo quantitativi , ma anche QUALITATIVI devono essere valutati di volta in volta: se applico piano casa/veneto 2050 con demolizione e ricostruzione e consistente incremento di volume potrei non aggravare il carico urbanistico dell’area se ho un lotto isolato con casa singola e mantengo un unico lotto costruendo una unica villa; diversamente se,a parità di incremento di volume, il lotto isolato iniziale con l’unifamiliare si trasforma in un condominio con molte unità abitative, l’aggravio del carico urbanistico sull’area è evidente.

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