Convenzione urbanistica: gli aventi causa dei lottizzanti sono terzi
Il T.A.R. Brescia afferma che, in una convenzione urbanistica, gli aventi causa dai lottizzanti sono soggetti terzi ed estranei rispetto alla convenzione che i loro dante causa hanno stipulato con il Comune. Da ciò si ricava che, se da un lato, il Comune può chiedere anche agli attuali proprietari l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (primaria e secondaria), dall’altro lato, gli attuali proprietari non possono chiedere ai loro dante causa l’esecuzione di queste opere. Dal ragionamento del T.A.R. sembra dedursi, a fortiori, che gli attuali proprietari non possono nemmeno chiedere al Comune l’attuazione degli obblighi allo stesso facenti capo, essendo comunque soggetti terzi rispetto a quest’ultimo.Â
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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