Discrezionalità urbanistica
Il TAR Veneto ribadisce che le scelte pianificatorie urbanistiche sono improntate verso un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, non necessitante apposita motivazione salvo che non sussistano particolari e specifici affidamenti o aspettative dei privati. Questi sono identificabili nelle convenzioni di lottizzazione, negli accordi di diritto privato tra Comune e proprietari delle aree, nelle aspettative riconnesse a giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi o di silenzio-rifiuto su una istanza ovvero nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area interclusa da fondi edificati.
Al contrario, non costituisce affidamento la previsione di obbligo di PUA che sia decaduta insieme al P.I. che la imponeva.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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