È possibile sospendere consensualmente i termini di attuazione di una convenzione urbanistica?
Il TAR Veneto ha risposto di sì: il termine decennale previsto dall’art. 28 l. 1150/1942 è il tempo massimo di durata della convenzione, all’interno del quale è rimessa alla volontà delle parti l’individuazione dei termini di esecuzione, che possono essere di più breve durata e possono essere consensualmente modificati entro quello massimo previsto per legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Buongiorno,
la sentenza richiama un precedente del Consiglio di Stato, in cui si legge: “Per una modifica dell’accordo si applica la normativa codicistica ai sensi dell’art. 11 comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, trattandosi nella specie di atto negoziale, che presuppone la ricerca del consenso del privato su un certo assetto di interessi ed attribuisce allo stesso posizioni di diritto-obbligo, ne consegue che la sua modifica necessita della manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla loro formazione”.
Nulla si dice riguardo alla forma che deve rivestire l’accordo di modifica del termine: dovendosi applicare i principi generali del diritto civile, è ragionevole pensare che si debba ricorrere alla stessa forma della convenzione che subisce la modificazione.
L’individuazione dei termini di esecuzione, che possono essere di più breve durata e possono essere consensualmente modificati entro quello massimo previsto per legge, VANNO modificati come???
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