Edificazione soggetta a PUA: quali interventi sono assentibili se manca il piano attuativo?
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. 380/2001, nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d dell’art. 3, co. 1 d.P.R. cit., che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; non sono, pertanto, consentiti interventi di nuova costruzione.
Nel caso di specie, era legittimo il diniego di PdC richiesto per la costruzione, su un terreno in Zona B con edificazione soggetta a PUA, in mancanza di quest’ultimo, di un fabbricato con indice di fabbricabilità a 1,5 mc/mq da adibire a civili abitazioni e locali commerciali.
Post di Daniele Iselle
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