È ammesso lo scomputo del costo di costruzione?
In linea di principio, quello del versamento del contributo di costruzione è un obbligo: si tratta infatti di una prestazione patrimoniale imposta avente natura di corrispettivo di diritto pubblico. Esso, lo si ricorda, è costituito da due voci di pagamento: gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione.
Nel corso del tempo, ci si è interrogati sulla possibilità di evitare il pagamento della somma in denaro sostituendola con una datio in natura, quale di fatto sono le opere di urbanizzazione a scomputo previste dall’art. 16, co. 2 T.U. Edilizia.
Dapprima, la giurisprudenza si era orientata in senso più permissivo, ritenendo che – seppure fosse esclusa dall’ambito di discrezionalità del Comune la valutazione relativa al quantum del costo dovuto in forza della sua natura paratributaria – ciò non avrebbe impedito all’Ente di poter sostituire il versamento in denaro con forme alternative di pagamento e/o con opere urbanistiche da realizzarsi a cura delle parti.
Successivamente, però, è stato chiarito che i crediti di diritto pubblico sono indisponibili per la P.A. anche nel quomodo, ovverosia nelle modalità di loro esecuzione, non potendo dunque accordarsi con il privato circa una soluzione diversa dal pagamento della somma di denaro. E infatti, la disciplina sullo scomputo delle opere di urbanizzazione non potrebbe essere applicata in via analogica in quanto trattasi di un’eccezione alla regola (art. 14 preleggi).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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