Il contributo straordinario è una cosa diversa dalla perequazione?

01 Ott 2015
1 Ottobre 2015

Colgo l'invito di Bruno Barel (con cui ha iniziato la sua interessantissima e molto apprezzata relazione al seminario di venerdì scorso a Spinea) di evitare di fare puri esercizi teorici e, a costo di essere irriverente e provocatoria (ma posso sempre difendermi dicendo che non sono un avvocato, ma un semplice architetto che lavora nella pubblica amministrazione), vorrei proporre una lettura molto più semplice del nuovo contributo straordinario introdotto dallo "sblocca Italia" [d'altro canto è anche inutile definire la norma come "sblocca Italia" se poi pensiamo a tutte le complicazioni che ci possono essere nell'applicazione della norma stessa].

Condivido con voi il fatto che sia scritta in modo "infelice". Ma,  qual è il senso complessivo di questa norma? Che senso possiamo dare al nuovo testo, cercando anche un filo conduttore? 

post dell'architetto Dal Zotto, di libero accesso


Attribuire al contributo straordinario  la valenza di norma sulla perequazione urbanistica, a mio avviso, è improprio; l'ho detto subito, fin da quando, già al primo seminario che abbiamo organizzato a Spinea appena uscì la legge di conversione del decreto, è stata avanzata questa interpretazione.

Si capisce,  la situazione è difficile ... sulla perequazione intendo.

E' verissimo che non abbiamo una norma statale di supporto, così come è altrettanto vero che, dal 1942, attendiamo una nuova legge quadro sull'urbanistica! 

Penso però che sia improprio attribuire una valenza eccessiva a questo contributo straordinario.

A mio modesto avviso, l'obiettivo è molto più semplice ... molto più pratico e, se volete, molto più banale. Sicuramente molto meno sofisticato e complesso di come ipotizzato.

Cercherò di chiarire il mio pensiero.

Con lo sblocca Italia il legislatore ha voluto introdurre (forse peccando in faciloneria e grossolanità)  degli strumenti snelli, pratici, concreti, di facile applicazione con i quali risolvere problemi che spesso le pubbliche amministrazioni devono affrontare.

Ecco allora che i nuovi strumenti introdotti devono essere visti tutti  insieme, come "attrezzi"da mettere su un tavolo di lavoro e che servono all'occorrenza, che aiutano a risolvere concretamente i problemi.

Vediamoli questi strumenti: il permesso di costruire in deroga, il permesso di costruire convenzionato,  il nuovo contributo straordinario, ma anche la nuova manutenzione straordinaria, la ristrutturazione a parità di volume, gli stessi incentivi per la ristrutturazione, ecc. ecc.

Quante volte le amministrazioni  si sono trovate nella necessità di dover fare un pezzo di strada in più, di dover allargare quella attuale, di dover realizzare un collegamento tra piste ciclabili, ma magari di non poterlo fare perché la sede stradale non corrispondeva all'indicazione contenuta nel P.i. o nel Prg!

Con i nuovi strumenti ora lo posso fare in modo spedito:  vado in deroga al Prg/Pi  e,  in virtù del fatto che il privato cede un po' del suo giardino per allargare la strada, gli riconosco un po' di volume in più e, per compensare quanto il privato dà alla comunità per un'opera che sarà utile per tutti attraverso il proprio sacrificio, valuto la consistenza dei vari interessi e  utilizzo il contributo straordinario per creare comunque un equilibrio nella distribuzione dei diversi interessi in gioco, quello pubblico e quello privato.

Per realizzare l'intervento rilascerò un permesso in deroga convenzionato e nella convenzione disciplinerò come realizzare l'opera pubblica prevista (il pezzo di strada, il prolungamento della pista ciclabile, l'area di sosta, ecc.).

Un unico passaggio in Consiglio comunale in cui valuto tutte le questioni (deroga, convenzione, compensazione di interessi pubblici e privati) e poi, una volta firmata la convenzione il cui schema è stato approvato dal Consiglio comunale, rilascio i titolo edilizio.

Prima cosa avrei dovuto fare?

Una variante urbanistica puntuale preceduta da avvio di procedimento, adozione, pubblicazione, osservazioni, approvazione, efficacia della variante urbanistica; magari con contestuale  individuazione di un comparto edificatorio che avrebbe garantito l'attuazione contestuale delle opere di urbanizzazione e dell'edificazione prevista in sede di rilascio di permesso di costruire convenzionato (che quindi avrebbe dovuto comunque essere valutato dal Consiglio comunale proprio perché convenzionato).

Quindi, dopo aver firmato la convenzione, procedevo  con il successivo rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di comparto con l'opera pubblica inclusa.

Ora posso rilasciare un permesso di costruire in deroga convenzionato dopo aver  valutato  i vari interessi in gioco e l'entità del  contributo straordinario. 

Questo è il senso degli strumenti contenuti nella legge sblocca Italia, a mio parere.

La perequazione urbanistica è altra cosa, è un principio urbanisticamente molto più sofisticato, molto più articolato, che impone valutazioni molto più complesse.

Il contributo straordinario è invece il "piccolo cabotaggio", la soluzione puntuale a problematiche definite e circoscritte, episodiche.

Certo anch'esse richiedono equilibrio ed equità (ecco le tabelle, ecco i valori numerici di riferimento, ecc.) e coerenza con l'azione della pubblica amministrazione, ma siamo su un livello diverso.

E non a caso la norma si trova in un testo unico che disciplina la materia  edilizia e non quella urbanistica,  certo con l'ipotesi della  variante urbanistica, ma il campo di azione resta comunque quello a scala edilizia.

architetto Fiorenza Dal Zotto
responsabile del settore urbanistica e edilizia del comune di Spinea

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