La ripetibilità delle somme pagate per una convenzione urbanistica inattuata
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di ripetibilità delle somme di denaro dovute dal privato in relazione ad un intervento di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio, non possono essere applicati tout court alle convenzioni urbanistiche o comunque agli accordi i principi consolidatisi in materia di singolo permesso di costruire e correlato contributo di costruzione, per i quali è tradizionalmente ammessa la ripetizione delle somme corrisposte all’atto del rilascio del titolo edilizio nel caso in cui l’intervento programmato non sia realizzato o sia realizzato in modo diverso.
Ciò in quanto gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, perché il parametro di valutazione dell’equilibrio del sinallagma è la complessiva operazione oggetto di accordo. L’interesse dell’operazione contrattuale va infatti valutato con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale della convenzione e non ai singoli impegni assunti dalle parti.
Nel caso di specie, il TAR ha revocato il decreto ingiuntivo che condannava il Comune a restituire ai privati il contributo perequativo versato: esso non era in alcun modo condizionato all’effettiva edificazione delle aree, che è risultata in concreto inibita dapprima dal mancato accordo di tutti i proprietari del PUA, ovvero dalla difficoltà di attuazione del comparto unico, e, successivamente dalla decadenza delle previsioni di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati; il contributo trovava giustificazione per il solo cambio di destinazione urbanistica da agricola a residenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Mi pare che la norma dica: il “maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica” , e mi pare che il cambio di destinazione urbanistica da agricola a residenziale, lo genera e come un maggior valore. Richiedi un CDU e vai a vendere il terreno, e vedi se il prezzo sia agricolo o meno..il tutto ha anche refluenza sulla tassazione IMU, che dopo l’adozione della variante urbanistica paga un valore tabellare più altro-
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