La ripetibilità delle somme pagate per una convenzione urbanistica inattuata

09 Gen 2024
9 Gennaio 2024

Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di ripetibilità delle somme di denaro dovute dal privato in relazione ad un intervento di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio, non possono essere applicati tout court alle convenzioni urbanistiche o comunque agli accordi i principi consolidatisi in materia di singolo permesso di costruire e correlato contributo di costruzione, per i quali è tradizionalmente ammessa la ripetizione delle somme corrisposte all’atto del rilascio del titolo edilizio nel caso in cui l’intervento programmato non sia realizzato o sia realizzato in modo diverso.

Ciò in quanto gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, perché il parametro di valutazione dell’equilibrio del sinallagma è la complessiva operazione oggetto di accordo. L’interesse dell’operazione contrattuale va infatti valutato con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale della convenzione e non ai singoli impegni assunti dalle parti.

Nel caso di specie, il TAR ha revocato il decreto ingiuntivo che condannava il Comune a restituire ai privati il contributo perequativo versato: esso non era in alcun modo condizionato all’effettiva edificazione delle aree, che è risultata in concreto inibita dapprima dal mancato accordo di tutti i proprietari del PUA, ovvero dalla difficoltà di attuazione del comparto unico, e, successivamente dalla decadenza delle previsioni di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati; il contributo trovava giustificazione per il solo cambio di destinazione urbanistica da agricola a residenziale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Mi pare che la norma dica: il “maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica” , e mi pare che il cambio di destinazione urbanistica da agricola a residenziale, lo genera e come un maggior valore. Richiedi un CDU e vai a vendere il terreno, e vedi se il prezzo sia agricolo o meno..il tutto ha anche refluenza sulla tassazione IMU, che dopo l’adozione della variante urbanistica paga un valore tabellare più altro-

    Rispondi

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