Modifiche d’ufficio degli strumenti urbanistici comunali: quali poteri in capo alla Regione?
Il TAR Piemonte si sofferma su quali siano i poteri della Regione relativamente alle modifiche introdotte d’ufficio negli strumenti urbanistici comunali, come previsti dall’art. 10 della l. n. 1150/1942.
In particolare rileva che, in presenza di superiori interessi pubblici, quale è quello finalizzato alla tutela del paesaggio, ben può la Regione modificare d’ufficio i piani comunali, purché tale scelta discrezionale venga motivata e sia frutto di un’istruttoria completa; e il Comune non è costretto a riattivare completamente il procedimento di approvazione del piano.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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