Omessa attivazione della conferenza di servizi in sede di SUAP
Il TAR Veneto rileva che il vizio relativo alla necessità di attivare la conferenza di servizi SUAP alla scadenza del termine per i pareri tecnici delle Amministrazioni coinvolte viene superato nell’ipotesi in cui tale conferenza risulti sostanzialmente inutile, poiché il provvedimento finale non potrà essere diverso da quello in concreto adottato, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990 (come è nell’ipotesi in cui il Comune abbia riscontrato difformità del fabbricato rispetto all’autorizzato, in una pratica relativa ad un’istanza di ristrutturazione con ampliamento).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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