Legge sui cammini veneti e utilizzo di edifici

06 Feb 2020
6 Febbraio 2020

LEGGE REGIONALE  n. 4 del 30 gennaio 2020

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti.

Art. 4
Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale.

1.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l’altro:

a)   il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;

b)   le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;

c)   gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

2.   Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l’individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.

Art. 8
Punti di sosta e di ristoro.

1.   Lungo i cammini sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”:

a)   i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola;

b)   i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c)   gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.

2.   Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l’alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

3.   Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province e della Città metropolitana di Venezia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4.   Gli immobili ed i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.

5.   La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

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