PAT e destinazione d’uso
Il TAR Veneto ha affermato che in base alla l.r. Veneto 11/2004 non è il P.A.T., bensì il P.I. a dover definire le destinazioni d’uso delle singole aree (art. 17, co. 2) oppure, dopo l’approvazione del P.A.T.I., il P.R.G. vigente che diviene P.I. (art. 48).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Segnalo che la norma, art. 48 c. 5 quater, nel Pdl n. 244 “Testo Unico”
5 quater. Dall’approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all’articolo 1 8, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i
vincoli preordinati all’esproprio prevista dalla normativa vigente.
…… sia sparita- però mi pare che avrebbe rilievo ancora per quei Comuni che non hanno ancora il PAT
art. 48 –
5 bis. A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.
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