Principi in materia di convenzioni urbanistiche
Recentemente il TAR Veneto ha affrontato varie questioni relative alle convenzioni urbanistiche, ribadendone i relativi principi.
In primo luogo, si è ribadito che tali convenzioni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto assimilabili ad accordi sostitutivi del provvedimento ex art. 11 l. n. 241/1990.
Ciò posto, alla convenzione devono comunque essere applicate le norme di diritto civile sulle obbligazioni e sui contratti, nonché quelle sulla risoluzione per inadempimento: pertanto, è ammissibile l’applicazione sia dell’art. 1453 c.c. (in presenza dei requisiti prescritti dalla norma), sia degli artt. 1374 e 1375 c.c., sull’esecuzione dei contratti.
Ne consegue che, nel caso di modifiche unilaterali della convenzione urbanistica da parte del Comune (di regola ammesse sulla base della discrezionalità della P.A. nel proprio governo del territorio), che non siano state però congruamente motivate in merito agli interessi coinvolti, è ravvisabile un inadempimento del Comune, oltre che una violazione del principio di buona fede. Inoltre, deve essere qualificato come un inadempimento grave per il privato, poiché si è venuto a creare uno squilibrio del sinallagma contrattuale.
E i danni risarcibili saranno i costi inutilmente sostenuti in forza della convenzione, quale ripristino della situazione antecedente.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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