Principi in materia di pianificazione comunale

12 Nov 2020
12 Novembre 2020

Nel caso di specie, un Consorzio impugnava alcune norme del P.A.T. deducendo che, benché il previgente P.R.G.C. ammettesse la possibilità di edificazione del proprio Ambito, previa approvazione di un P.U.A., la concreta edificazione era stata di fatto preclusa dal Comune che dapprima aveva bocciato le richieste di approvazione dei piani attuativi via via presentati e poi aveva, mediante l’adozione del P.A.T. impugnato, integralmente stralciato la capacità edificatoria dell’area.

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, sulla scorta dell’amplissima discrezionalità di cui gode il Comune in sede di pianificazione del territorio, ponendo utili principi in materia.

Il TAR ha anche rilevato che ai sensi dell’art. 48, co. 4 l.r. Veneto 11/2004 ss.mm.ii., l’approvazione del P.A.T. spettava fino al 01.05.2012 alla Regione e poi alla Provincia, ma poiché il primo maggio è giorno festivo, tale termine deve ritenersi prorogato di diritto al 02.05.2012.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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