PUA e consumo del suolo

22 Set 2022
22 Settembre 2022

Il T.A.R. Veneto ricorda che i PUA presentati al Comune prima dell’entrata in vigore della l.r. Veneto n. 14/2017 sul contenimento del consumo del suolo sono “fatti salvi” dalle restrizioni quantitative sull’utilizzo del suolo vergine disposte dalla medesima legge.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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3 replies
  1. ROBERTO CAVALLIN says:

    Queste sentenze TAR sul consumo suolo (la n° 934/2022 sul consumo suolo delle opere pubbliche e la n° 1192 sul periodo transitorio) meriterebbero un serio approfondimento, e forse un chiarimento/intervento da parte della Regione Veneto.
    Se oggi dobbiamo considerare consumatrici di suolo tutte le aree per servizi, gli interventi con SUAP, tutti i PUA e gli accordi di pianificazione antecedenti la LR 14/17, ecc., probabilmente la quantità di suolo assegnata con la DGR 668/2018 sarà già ampiamente consumata su molti comuni.
    Ciò in quanto la quota di suolo consumabile riferita a quegli interventi non è stata chiesta alla Regione dai comuni mediante la compilazione della scheda informativa (allegato A) di cui all’art. 4 comma 5 della LR n° 14/17. Semplicemente per il fatto che nella scheda allegato “A” la regione Veneto non ha previsto tali fattispecie (forse interpretando che tali fattispecie dovessero considerarsi esenti dal conteggio del consumo di suolo e non in deroga ai limiti) ma ha previsto solo le quantità per le destinazioni residenziali e produttive.
    Poi, se qualcuno se lo ricorda, ma basterebbe andare a rileggersi l’allegato B alla DGR 668, l’assegnazione della quantità di consumo di suolo da parte della Regione è avvenuta tagliando del 40% la somma delle superfici (residenziali e produttive) richieste dai comuni, senza considerare le aree per servizi e le varie altre fattispecie che ora con le due sentenze TAR dovranno essere computate..
    Mi sembra che ci sia qualche incongruenza..

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  2. Anonimo says:

    Ecco il post del 07 settembre 2022;
    Il TAR Veneto ha affermato che gli accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004, nonché i P.U.A. – purché il loro iter sia giunto almeno allo stadio indicato all’art. 13, co. 4-6 l.r. Veneto 14/2017 – possono essere portati a conclusione anche successivamente all’approvazione degli atti regionali e comunali di adeguamento alle norme sul consumo di suolo, ma il suolo così trasformato dovrà essere considerato a scomputo dal contingente complessivo comunale.

    Post di Alberto Antico – avvocato

    Volevo capire se si dice la stessa cosa- grazie

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  3. Anonimo says:

    E non solo; art. 13 c.6 della lr n. 14/2017:
    6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all’articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell’accordo.

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