Quando la variante al P.I. deve essere ripubblicata in sede di approvazione?
Il TAR Veneto ha affermato che la necessità di ripubblicazione di un Piano si impone allorquando fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione.
Deve escludersi che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano, quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree.
Nel caso di specie, il provvedimento di approvazione, nella misura in cui portava alla stipula di alcuni accordi pubblico-privati che determinavano consumo di suolo con superamento del limite di S.A.U. valorizzato dal Comune nel provvedimento di adozione, si poneva in sostanziale contrasto con una delle linee giustificative fondamentali che avevano condotto, in sede di adozione, ad annullare tutti i suddetti accordi in quanto comportanti un consumo di S.A.U. superiore ai limiti ammessi dagli atti pianificatori. Era necessaria perciò la ripubblicazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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