Regime di salvaguardia del P.A.T.
Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Giunta comunale integrante titolo edilizio sostitutivo del permesso di costruire (cfr. artt. 7, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001 e 45 d.P.R. 207/2010) con cui era approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un blocco spogliatoi e di una piccola tribuna per spettatori di un campo da calcio, da costruire su un’area di proprietà comunale.
Il privato lamentava che una norma delle N.T.A. del P.A.T. adottato non consentiva la realizzazione di edifici di nuova costruzione nelle aree individuate come “pertinenze scoperte da tutelare”. La norma avrebbe dovuto trovare applicazione in salvaguardia e, conseguentemente, l’approvazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere sospesa.
Il TAR Veneto ha accolto la doglianza.
Nell’ambito della tutela minima approntata dal P.A.T., come tale immediatamente vincolante all’interno del perimetro dell’area individuata, non possono non rientrare le previsioni di divieto di edificazione, poiché è evidente che, diversamente opinando – nelle more dell’approvazione del P.A.T. e della modifica del P.I. – la tutela prevista dallo strumento urbanistico a ciò deputato per espressa previsione di legge potrebbe essere del tutto vanificata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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