Sul potere pianificatorio
Il T.A.R. ricorda i forti poteri discrezionali del Comune sulle scelte di pianificazione urbanistica, con un riassunto molto chiaro dei principi in materia.
Il TAR ricorda che in questo settore non opera il divieto di reformatio in peius (introdurre previsioni più sfavorevoli al privato) e che all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Interessanti, nella sentenza segnalata, anche altre due conclusioni: 1. il “consolidato principio secondo cui il certificato di destinazione urbanistica è atto meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che da esso risultano” (la sua natura è quindi NON provvedimentale); 2. il condono edilizio di un edificio e della sua destinazione d’uso non comprende, a meno che non sia espressamente oggetto di specifica e autonoma richiesta di condono (come nel caso in esame la richiesta specificamente presentata relativamente all’area caontraddistinta con il mappale 44 originario ovvero prima della sua successiva e, forse strumentale, fusione con i mappali 42 e43) anche la modifica della destinazione d’uso dell’area su cui lo stesso edificio insiste. Fiorenza Dal Zotto
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