Varianti allo strumento urbanistico e valutazione di compatibilità idraulica
Il TAR Veneto ha ricordato che la D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009, recante “indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici”, ha espressamente previsto (nell’allegato A – paragrafo “ambito di applicazione”) che per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico, ovvero comportano un’alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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