Zona agricola: il Comune può fisare parametri più restrittivi di quelli regionali?
Secondo il T.A.R. Brescia in Lombardia sì, perché la l. r. Lombardia n. 12/2005 demanda alla strumentazione urbanistica locale tale possibilità.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Sentenza molto interessante che seppur contenga richiami alla legge regionale lombarda [che però è molto simile alla nostra legge veneta], contiene richiami anche ai principi della legislazione statale e affronta temi che ci possono interessare quali:
1. la possibilità per i comune di ridurre l’edificabilità delle zone agricole previa adeguata motivazione (come nel nostro caso);
2. la possibilità per il comune di richiedere standard urbanistici anche notevolmente superiori ai minimi di legge, sempre attraverso scelte urbanistiche adeguatamente motivate e argomentate;
3. possibilità per il comune di differenziare il peso insediativo in relazione alle caratteristiche tipologiche degli interventi ammessi/previsti.
In particolare, si segnalano questi passaggi della sentenza:
“4.4 Acclarata la possibilità di introdurre, in zona agricola, parametri edificatori più restrittivi di quelli fissati dal legislatore regionale, nel caso di specie la scelta urbanistica è confortata dall’avvenuta elevazione della classe di sensibilità paesistica da “bassa” a “media”, che giustifica una più intensa salvaguardia del contesto interessato (e anche una riduzione degli indici di edificabilità rispetto a quelli generali delle zone agricole). (…)”
“(…) In realtà, anche una dotazione molto superiore a quella minima può essere legittimamente programmata dagli strumenti urbanistici, in quanto la discrezionalità pianificatoria può certamente porsi obiettivi di qualità ambiziosi, da realizzare in un ampio intervallo temporale. Il punto decisivo diventa quindi l’utilità delle singole attrezzature, e la correttezza della localizzazione delle stesse”.
“(…) ha stabilito che lo standard aggiuntivo rappresenta il corrispettivo effettivamente dovuto in relazione al peso indotto dalle nuove previsioni espansive contemplate dagli ambiti di trasformazione e che non sussiste una sorta di limite massimo di standard, essendo pacifico che la legislazione statale ( D.M. 2 aprile 1968 ) ed anche quella regionale (art. 9 della L. n. 12/2005) fissano unicamente le misure minime delle aree standard.(…)”
“(…)Peraltro, la differenziazione del peso insediativo residenziale in relazione alla tipologia edilizia appare ammissibile ai sensi degli artt. 9 comma 3 e 10 comma 3 della L.r. 12/2005, e la scelta di distinguere (con valori dimezzati) gli edifici con unità abitativa singola o binata dal blocco edilizio con tre unità abitative aggregate non risulta irragionevole. (…)”
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