In caso di dubbio interpretativo, la parola prevale sul numero
Il TAR Veneto ha affermato che, secondo un generale canone ermeneutico, nel caso di contrasto tra parola e numero, deve ritenersi prevalente la prima sul secondo, in quanto maggiormente esplicativa del pensiero del proferente.
Nel caso di specie, una delibera di Consiglio comunale di adozione di un P.E.E.P., nel stabilire la durata dell’efficacia del Piano, compiva espresso rinvio alla legislazione vigente (quindi, ratione temporis, 18 anni), ma contestualmente aggiungeva che, quindi, la durata sarebbe stata di “dieci anni”. Il TAR ha ritenuto prevalente il rinvio (in parola) al termine di cui alla legislazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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