Abusi edilizi commessi senza previa SCIA in area paesaggistica
Il TAR Veneto ha affermato che in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, co. 1 d.P.R. 380/2001, l’applicabilità della sola sanzione pecuniaria è limitata agli interventi astrattamente realizzabili previa SCIA che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Laddove manchino i presupposti per l’intervento, come nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione dello strumento urbanistico o del vincolo paesaggistico, è legittima l’ordinanza di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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