Altezze massime nei centri storici

26 Gen 2021
26 Gennaio 2021

Il TAR Veneto ribadisce che la disciplina di deroga alle altezze massime prevista dalla normativa sul Piano Casa non è sempre applicabile agli immobili ricadenti nei centri storici, nonché ricorda la preminenza quasi totale del d.m. n. 1444/1968 nella suddetta materia delle altezze.

Pertanto, non è possibile la sopraelevazione di un immobile per un’altezza superiore a quella dell’edificio di carattere storico-artistico più alto che rientri nel centro storico limitrofo (art. 9, co. 1 d.m. 1444/1968): con “carattere storico-artistico”, peraltro, il TAR parrebbe aver voluto considerare solamente gli immobili soggetti a vincolo monumentale; e la giurisprudenza ha precisato che non si deve far riferimento all’intero centro storico, ma solo a quello circostante, in quanto la ratio della norma è quella di mantenere l’uniformità delle altezze dell’isolato. Inoltre, si prescinde dalla disciplina particolare più favorevole alla sopraelevazione eventualmente dettata dal P.I. comunale, in quanto quest’ultima non può derogare alla disciplina nazionale prevista dal decreto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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